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Il pignoramento di Equitalia è impugnabile avanti il Giudice Tributario

L’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 afferma e precisa che la giurisdizione del Giudice Tributario è relativa a tutte “le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”. Inoltre lo stesso articolo afferma che:”Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento”, appunto gli atti di pignoramento di Equitalia.

Pertanto, dalla semplice lettura di tale articolo si dovrebbe concludere che gli atti di pignoramento di Equitalia non sarebbero impugnabili avanti le Commissioni Tributarie, ma solamente innanzi al Giudice Ordinario (Tribunale civile in funzione del Giudice dell’esecuzione).

Tuttavia, una corretta giurisprudenza, evidenziando che tutte le controversie di natura tributaria sono oggetto della giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ha affermato che gli atti di pignoramento di Equitalia sono pignorabili avanti il Giudice Tributario se la reale disputa è sui tributi e non sull’esecuzione delle pretese del Fisco.

Precisamente, la CTR di Bologna con la Sentenza n. 2094/08/2016 del 22 luglio 2016 ha affermato che “la giurisdizione tributaria (…) è attribuita in via esclusiva, ratio materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e della tipologia di atti emessi dall’Amministrazione Finanziaria e che, ai fini della sua sussistenza, è necessario che alla controversia non sia estraneo l’esercizio del potere impositivo, proprio del rapporto tributario.”

La controversia.

Ad un contribuente Equitalia notificava pignoramento presso terzi con oggetto il TFR. Con lo strumento dell’istanza di accesso atti veniva rilevato che le cartelle, presupposte all’atto di pignoramento, non erano state mai notificate al contribuente. Al quest’ultimo non venivano comunicate le cartelle, perchè eseguite tramite la notifica di soggetti considerati assenti assoluti. Quando cioè  non è possibile individuare la loro residenza o il loro domicilio perchè assenti all’anagrafe. In realtà il contribuente era sempre stato residente presso il Comune indicato, appunto, all’anagrafe civile.

La conseguenza era che con tale procedura di “assenza assoluta” l’atto viene solamente depositato in Comune. Ciò senza ulteriore comunicazione dell’avvenuto deposito al destinatario. Non sussisteva quindi possibilità alcuna per il contribuente di sapere se vi era stato un tentativo di notifica.

Ebbene, il contribuente proponeva ricorso avverso l’atto di pignoramento.  Veniva espressamente evidenziando che con l’impugnazione del pignoramento si contestavano i tributi oggetto delle precedenti cartelle, mai notificate.

La CTP di BOLOGNA, dopo aver concesso la sospensione dell’atto impugnato, con la Sentenza n. 139/5/15 del 02 febbraio 2015 rigettava il ricorso e dichiarava “il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria adita, essendo la materia devoluta al Giudice ordinario”.

La CTP veniva appellata. La CTR di Bologna ha affermato che sussiste al Giurisdizione del Giudice Tributario perchè il vero oggetto della causa erano i tributi portati dalle cartelle e non l’atto di pignoramento (si veda anche Cass. SS. UU. n. 14667/2011; Cass. n. 3773 del 18 febbraio 2014; CTR Milano n. 1590 del 17 aprile 2015; Ctp Potenza n. 495 del 13 maggio 2014).

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