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Liti di rimborso. Agenzia delle Entrate: deve eccepire l’avvenuta prescrizione in modo tempestivo

L’art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 afferma che:”Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti del ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa”. Ebbene, in giurisprudenza è stato sempre affermato che, in presenza di costituzione in giudizio tardiva, l’Agenzia non può più sollevare eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d’ufficio (si veda, tra le tante, Cass. n. 6734/2015).

Una delle occasioni in cui vi è tale caducazione, in capo al Fisco, è nelle liti di rimborso (liti avverso silenzio-rifiuto). Pertanto, nel caso in cui per tali liti l’Agenzia, al fine di contestare la pretesa al rimborso del contribuente, eccepisce l’avvenuta prescrizione (ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992), ma si costituisce in giudizio solamente 10 giorni liberi prima dell’udienza di merito (art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 546/92), tale eccezione è tardiva e non rilevante. Infatti, l’art. 2938 c.c. afferma espressamente che l’eccezione di prescrizione non è rilevabile d’ufficio dal Giudice. Pertanto, tale eccezione deve, obbligatoriamente, essere sollevata dal Fisco nelle controdeduzioni nel termine di 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato (Cass. n. 11943 del 10 giugno 2016).

Per completezza si precisa, però, che sarebbe, invece, rilevabile d’ufficio (quindi non opererebbe la caducazione in caso d’intempestiva costituzione dell’Agenzia) l’eccezione della decadenza del contribuente per la domanda di rimborso. La decadenza per una certa giurisprudenza è rilevabile d’ufficio (Cass. n. 171/2015 e Cass. n. 14028/2011).

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