Black ListSenza categoria

Costi Black List, CTP Milano: anche le sanzioni sono abrogate e prime del 1 gennaio 2016

L’impossibilità di dedurre i costi derivanti da operazioni, cosiddette, Black List (costi derivati da operazioni effettuate in paesi considerati “Paradisi Fiscali”) era prevista dai commi 10-12-bis dell’art. 110 del D.p.r. n. 917/1986 (T.u.i.r.).

Tuttavia, con l’art. 1, comma 142, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) tali limitazioni alla deducibilità dei costi Black List sono state abrogate a far data dal 1 gennaio 2016. Il legislatore, però, nulla disciplinava sull’abrogazione delle connesse SANZIONI derivanti da operazioni con Paesi Black List.

Pertanto, la CTP di Milano, Sez. 17, n. 4145 del 11 maggio 2016, in applicazione del principio del “favor rei”, attuabile anche nell’ambito delle sanzioni tributarie, ha applicato l’abrogazione delle limitazioni della deducibilità dei costi Black List anche prima del 1 gennai 2016 (l’atto che irroga le sanzioni non deve, però, essere diventato definitivo. L’atto, quindi, deve essere impugnabile o impugnato).

Tale possibilità di annullare le sanzioni derivanti da costi Black List anche prima del 1 gennaio 2016, in ottemperanza al principio del “favor rei, è anche previsto dalla Circ. 4/E del 4 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate.

Articoli Correlati

Back to top button