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CTP Roma: dilazione serve solo per evitare le procedure esecutive

La dilazione non comporta accettazione del debito o acquiescenza, come espressamente ed autorevolmente statuito dalla Cassazione con la Sentenza n. 3347 dell’8 febbraio 2017 (si veda news del 9 febbraio 2017).

Inoltre, la CTP di Roma, con recente sentenza, ha ulteriormente confermato il significato giuridico della dilazione richiesta all’Agente della riscossione: bloccare le azioni esecutive con riserva di ripetizione delle somme pagate.

Precisamente, la CTP di Roma ha affermato: ”In relazione alla richiesta di rateazione (…) l’assunto dell’Agente della riscossione Equitalia Sud S.p.A. che tale comportamento equivarrebbe ad acquiescenza del debito è da disattendere (…) infatti ha, oltre il principale scopo di rateizzare il debito, quello subordinato di evitare le procedure esecutive con la riserva in caso di impugnazione con esito non negativo di sgravio parziale o totale” (CTP Roma n. 4265 del 20 febbraio 2017)

Quindi il contribuente quando formula istanza di rateazione ben può impugnare, se è in termine, gli atti dilazionati e, successivamente, se vince in giudizio Equitalia deve “ripagare” le rate corrisposte.

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