Se l’Agenzia non risponde entro 220 giorni i debiti fiscali sono annullati ex lege
Come già indicato in questo sito, nel caso in cui il contribuente in risposta ad un atto dell’Agente della riscossione invia la dichiarazione della Legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) l’Agenzia delle Entrate deve rispondergli entro e non oltre 220 giorni dall’invio, altrimenti tutti i debiti fiscali ivi indicati sono per legge annullati.
Precisamente, l’art. 1, comma 540, Legge 228/2012 (versione precedente alle modifiche del D.Lgs. 159 del 24 settembre 2015): ”In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi”.
Orbene, la CTP di Treviso n. 243 del 17 maggio 2017, ha confermato quanto sopra indicato ma addirittura precisato che: “la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che vale anche per le comunicazioni inviate ai contribuenti prima dell’entrata in vigore della stessa in base a quanto chiaramente disposto dall’art. 1, comma 543, della stessa Legge (…) 543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge”.