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Pignoramento Equitalia, si impugna avanti il Giudice Tributario

Il pignoramento ex art. 72 bis è impugnabile anche avanti il Giudice civile

Come già anticipato nella nostra news del 2 agosto 2016 (che si richiamava alla CTR Emilia Romagna n. 2094/2016), il pignoramento di Equitalia è impugnabile avanti al Giudice Tributario se si contestano i tributi sottostanti.

Tale principio è stato accolto anche dalla Cassazione con la Sentenza, a Sezioni Unite, n. 13913 del 5 giugno 2017.

Precisamente, l’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 afferma e precisa che la giurisdizione del Giudice Tributario è relativa a tutte “le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”. Inoltre, lo stesso articolo afferma che: ”Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento”, appunto gli atti di pignoramento di Equitalia. Pertanto, dalla semplice lettura di tale articolo si dovrebbe concludere che gli atti di pignoramento di Equitalia non sarebbero impugnabili avanti le Commissioni Tributarie, ma solamente innanzi al Tribunale civile in funzione del Giudice dell’esecuzione.

Tuttavia, la Cass. SS. UU. n. 13913/2017 ha ragionato partendo da una consolidata giurisprudenza che afferma la giurisdizione delle Commissioni Tributarie per tutte le controversie di natura tributaria (Sez. Un., 15 maggio 2007, n. 11077; vedi anche Sez. Un., 19 novembre 2007, n. 23832), senza individuare il limite sugli atti indicati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 (si veda anche Cass. n. 3773/2014).

Successivamente ha valutato che la norma di cui all’art. 57 D.P.R. n. 602 del 1973 esclude la proponibilità delle opposizioni all’esecuzione dell’art. 615 e 617 c.p.c. (esclude la difesa avanti al Tribunale Civile).

Pertanto, qualora la notifica della cartella di pagamento sia stata omessa ovvero sia stata irregolarmente effettuata, il primo atto di manifestazione esterna della pretesa tributaria iscritta a ruolo è un atto esecutivo (pignoramento). Di conseguenza, se non si vuole escludere qualsiasi difesa al contribuente e consolidare una incostituzionalità di tale assetto normativo, si deve confermare la Giurisdizione del Giudice Tributario qualora si impugni un atto di pignoramento se le cartelle precedenti mai sono state notificate.

In altri termini, se al contribuente viene correttamente notificato solo il pignoramento e le precedenti cartelle mai venivano notificate, tale cittadino non avrebbe alcuna difesa:

  • Essendo un atto di pignoramento esso dovrebbe essere impugnato avanti al Tribunale Civile, ma l’art. 57 del D.p.r. n. 602/1973 esclude tutte le opposizioni a tale esecuzione;
  • Invece le cartelle mai notificate non possono essere impugnate avanti al Tribunale Civile perché hanno come oggetto i Tributi (giurisdizione de Giudice Tributario).

E’ logico, quindi, che se la vera contestazione sono i tributi portati dalle cartelle di pagamento mai notificate, il pignoramento non è altro che un “veicolo” per impugnare tali tributi oggetto delle cartelle. L’oggetto dell’impugnazione non sarà l’esecuzione di Equitalia, ma la legittimità dei tributi sottostanti.

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