Avvisi di accertamento e di addebitoCoronaVirusSenza categoria

Circolare AE: avvisi di accertamento sospesi dal 9 marzo al 15 aprile 2020

CONFERMATO: sospensione termini processuali e udienze fino al 15 Aprile

L’Agenzia delle Entrate, con la Circ. n. 5 del 20 marzo 2020, ha dato delle importanti indicazione in riferimento all’effetto del periodo di sospensione (dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020) indicato nell’art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (il cosiddetto Decreto “Cura Italia”), in riferimento agli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi (es art. 29 D.L. n. 78/2010).

Per l’Agenzia delle Entrate il termine per l’impugnazione di tali avvisi di accertamento immediatamente esecutivi è sospeso in tale periodo di sospensione ex lege (dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020).

In buona sostanza in tale termine di sospensione si avranno gli stessi effetti del periodo di sospensione feriale (dal 1 al 31 agosto).

Precisamente in tale circolare si fa un distinguo:

TERMINE PER PAGARE LA SOMMA INDICATA NELL’AVVISO

TERMINE PER IMPUGNARE TALE AVVISO DI ACCERTAMENTO

É sospeso il termine di 60 giorni per PAGARE:

– la totalità delle somme ivi indicate (senza impugnazione);

– a titolo provvisorio in pendenza di giudizio (con impugnazione);

se tali 60 giorni comprendono anche il periodo di sospensione ex lege: dal 9 marzo al 15 aprile 2020.

Ad esempio: per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per pagare resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile e riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio 2020

E’ sospeso il termine dei 60 giorni per IMPUGNARE:

– avanti alle Commissioni Tributarie tali avvisi di accertamento immediatamente esecutivi;

se tali 60 giorni comprendono anche il periodo di sospensione ex lege: dal 9 marzo al 15 aprile 2020.

Ad esempio: per un atto notificato il 10 febbraio, il termine impugnare resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile e riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio 2020. Quindi può essere impugnato fino al 18 maggio 2020

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L’articolo 83 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha finalmente dato chiarezza al problema della sospensione dei termini processuali relativi al periodo di sospensione per la crisi da COVID-19. Si allega anche Nota del MEF Giustizia Tributaria n. 2831 del 18 marzo 2020.

Precisamente

Rinvio di tutte le udienze civili e penali e SOSPENSIONE di tutti i termini processuali civili e penali e Tributari (art. 83)

Il nuovo art. 83 abroga definitivamente gli articoli 1 e 2 del Decreto Legge n. 11/2020 e formula disposizioni tutte nuove.

Al comma 1 si prevede che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono rinviate d’ufficio tutte le udienze (civili e penali) ivi comprese a data successiva al 15 aprile 2020. Quindi gli uffici giudiziari dovranno comunicare le nuove date alle parti dei singoli procedimenti.

Al comma 2 si prevede la sospensione di TUTTI i termini processuali civili e penali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020. Viene altresì espressamente indicato che sono:

– sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio,

– sospesi i termini dei procedimenti esecutivi,

– sospesi i termini per le impugnazioni;

– sospesi tutti i termini processuali.

Sono anche previste alcune casistiche relative ai termini:

– se il termine sospeso iniziava all’interno del periodo di sospensione, l’inizio steso è differito alla fine di detto termine (15 aprile 2020);

– se il termine sospeso è a ritroso dalla data dell’udienza già fissata e cade nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o la relativi attività nel termine sufficiente per rispettare tale computo a ritroso.

NULLA PER0′ è indicato sul computo del termine che va a scadere all’interno di tale periodo di sospensione. Tuttavia, considerando il Parere emesso dal Consiglio di Stato del 10/03/2020, si può affermare che se il termine finale è incluso nel periodo di sospensione si avrà una dilazione del termine. Precisamente dal 15 aprile 2020 si sommeranno i giorni tra la data del 9 marzo 2020 fino alla scadenza naturale del termine

Il comma 21 precisa che tali disposizioni si applicano anche al Processo Tributario

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