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Definizione Liti: rientra la cartella se impugnata per motivi attinenti al merito

Cartella e Definizione Liti

La Cassazione, con la ordinanza n. 35136 del 18 novembre 2021, ha precisato i limiti della definizione agevolata della lite, con oggetto cartella ex art. 36bis del D.pr. n. 600/1973.

In buona sostanza, può essere definita la lite con oggetto la cartella, se essa è il primo atto della pretesa tributaria (“atto impositivo”) e se i motivi d’impugnazione rivolti all’Agenzia delle Entrate sono relativi proprio al merito della pretesa.

Si ricorda, tuttavia, che la questione della possibilità di definire la lite, ex art. 6 del D.L. n. 119/2018, relativa all’impugnazione di cartelle derivanti dal controllo automatizzato (ex art- 36bis D.p.r. n. 600/1973) è stata sollevata alle Sezioni Unite. CLICCA QUI per maggiori info.

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La fattispecie oggetto dell’Ordinanza

Veniva notificata al contribuente una comunicazione di avvenuta iscrizione d’ipoteca, basata su 28 cartelle di pagamento.

Il contribuente impugno tale comunicazione d’ipoteca e sollevò la non notifica delle cartelle sottostanti. L’impugnazione era diretta contro l’Agenzia delle Entrate e contro il Riscossore.

La CTP rigettò le ragioni del contribuente, ma la CTR riformò la sentenza di primo grado e chiarò nulle per non notifica le 28 cartelle sottostanti.

Ricorreva in cassazione il Riscossore e si costituiva con controricorso il contribuente ed anche l’Agenzia delle Entrate.

Nelle more del giudizio, il contribuente presentava istanza per la definizione delle liti, ex art. 6 del D.L. n. 119/2018, con oggetto le 28 cartelle impugnate.

Tali istanze di definizione Liti pendente venivano rigettate dall’Agenzia delle Entrate tramite atti di diniego. Tali atti venivano impugnati, anch’essi avanti alla Suprema Corte di Cassazione.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte decideva preliminarmente gli atti d’impugnazione dei dinieghi di definizione agevolata delle liti.

Come sopra indicato, la Cassazione dava atto che le cartelle, ex art. 36bis D.p.r. n. 600/1973, possono essere definite ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 (primo “atto impositivo”), ma esse devono essere state impugnate proprio per il merito della pretesa e non solamente per la loro non notifica.

Veniva emesso il seguente principio di diritto:

“che in relazione a tale profilo specifico, va dunque enunciato il seguente principio di diritto: “I’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l’amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d. I. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla I. n. 136/2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente e, con la sua impugnazione, vengano fatti valere (non solo vizi propri di quella, ma anche) motivi attinenti al merito della pretesa impositiva(Cass. n. 35136/2021).

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