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Corte Costituzionale: Agente della riscossione può produrre per la prima volta i documenti in appello

Ma sulla violazione dei motivi aggiunti in appello non si è pronunciata

La Corte Costituzionale, con la Sentenza Corte Cost. 199-2017, ha statuito che l’Agente della riscossione (ora Agenzie delle Entrate-Riscossione) può produrre in appello documenti che non aveva prodotto nel primo grado.

I Fatti.

La CTR Campania aveva sollevato la questione di manifesta illegittimità costituzionale dell’art. 58 D.Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui ammette che documenti, mai presentati in primo grado, possano essere depositati per la prima volta in appello. Ciò, anche se tali documenti erano nella disponibilità della parte fin dall’inizio del processo.

La CTR Campania individuava tre violazioni:

  • Violazione dell’art. 24 Cost. , perché concedere all’Agente della riscossione di produrre per la prima volta documenti in appello limita la difesa del contribuente. Quest’ultimo non può produrre Motivi Aggiunti. Questi sono formulabili solo in primo grado per documenti che il contribuente dichiara di non averli mai conosciuti o ricevuti, art 24 D.Lgs. n. 546/1992;
  • Violazione dell’art. 3 Cost, perché vi sarebbe una disparità di trattamento tra le parti del processo. Quella che ha la possibilità di produrre per la prima volta i documenti solo in appello avrebbe un vantaggio: limitare la difesa avversaria;
  • Violazione dell’art. 117 Cost. ed il richiamato art. 6 CEDU, perché tale disposizione europea sancisce il diritto ad un processo equo. In particolar modo sulla libera facoltà di attivare i Motivi Aggiunti.

La decisione.

La Consulta, nel rigettare la questione di incostituzionalità dell’art. 58 D.Lgs. n. 546/1992 per tutte le contestazioni, non ha però deciso sulla più importante: il limitare la produzione dei Motivi Aggiunti.

La questione è stata liquidata frettolosamente, affermando che il Giudice rimettente (CTR Campania) non ha ben motivato, spiegato, l’incostituzionalità. Secondo la Consulta è stata introdotta l’incostituzionalità in modo generico, senza indicare specificatamente i “ parametri costituzionali violati”.

E’ chiaro che la questione è rilevante ed importante. La Corte non ha voluto affrontare la problematica anche perché la dichiarazione di incostituzionalità (e illegittimità con l’art. 6 CEDU) avrebbe creato con grossi problemi all’Agente della riscossione.

E’ opportuno, quindi, che la violazione del diritto a formulare Motivi Aggiunti, per la produzione di documenti per la prima volta solo in appello, venga sempre contestata come incostituzionale.

Questa contestazione sicuramente incarna la lesione dell’art. 24, 117 Cost. e dell’art. 6 CEDU, ma anche l’art. 111 Cost. Quest’ultimo è relativo al giusto processo, il quale esiste se la sua durata è ragionevole. Come sopra argomentato la violazione del diritto dell’art. 24 D.L.gs. n. 546/1992 (Motivi Aggiunti), ha comportato e comporta un ingiusto allungamento del processo.

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