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CTP Agrigento: PEC non garantisce la conoscenza dell’atto

La ricezione nella casella di posta elettronica non garantisce l'effettiva coniscenza

La notifica via PEC non garantisce l’atto inviato. Questa è la decisione della sentenza n. 1658 del 08 settembre 2017 della CTP di Agrigento.

Precisamente, i Giudici Tributari hanno annullato diverse cartelle di pagamento (impugnate dalla contribuente tramite estratti di ruolo), perché illegittimamente notificate tramite PEC. Tale anomali nella notifica telematica ha comportato la nullità delle cartelle. Nullità non sanata, appunto, perché tali atti esattoriali venivano contestati tramite impugnazione dei relativi estratti di ruolo.

Il principio statuito dalla CTP di Agrigento si basa sulla sentenza della Cassazione n. 8446/2015. Pronuncia che ha come oggetto la contestazione della conformità delle copie prodotte della notifica, con gli originali.

I giudici di merito, evidenziando che l’Agente della riscossione ha prodotto solo copie, hanno accolto il ricorso.

Il collegio ha stabilito: “In proposito quest’Organo Giudicante, nell’attuale contrasto giurisprudenziale circa la validità o meno della notificazione della cartella a mezzo PEC, condivide l’orientamento della Cassazione n. 8446/2015 del 27 aprile 2015 per il quale la ricezione nella casella di posta elettronica certificata non garantisce l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario” (CTP Agrigento n. 1658/2017).

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