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Cassazione: dilazione non interrompe la prescrizione, anche per l’INPS

Per la Cassazione la dilazione pagata parzialmente non interrompe la prescrizione

La Cassazione con l’ordinanza n. 18 del 03 gennaio 2018, ha confermato la sua precedente ordinanza n. 7820/2017: la dilazione con il fisco, parzialmente corrisposta, non interrompe la prescrizione delle pretese, se la stessa non è accompagnata da dichiarazione di acconto.

Tale pronuncia è altresì importante perché, definitivamente, allarga tale principio anche alle pretese dell’INPS: contributi.

Nei fatti, una contribuente impugnava una intimazione di pagamento con a base diverse cartelle con oggetto contributi, mai impugnate. Alcune di queste venivano fatte oggetto anche di dilazione con il Riscossore.

La Corte d’Appello riformava la sentenza del Tribunale e dichiarava prescritto il credito dell’INPS perché:

  • Il pagamento di solo lacune rate della dilazione concessa non interrompe la prescrizione (precisamente la Corte specificava che il pagamento parziale della dilazione NON poteva essere chiara prova di accettazione del debito, perché tale comportamento poteva essere giustificato anche “dallo stato di cogenza derivante dalla notifica della cartella esattoriale”);
  • Per le cartelle non impugnate si applica la prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, della Legge n. 335/1995 e non quella ordinaria di dieci anni (Cass. SS. UU. n. 23397/2016);

L’INPS ricorreva per Cassazione, ma la Suprema Corte, confermava il proprio recente orientamento ed affermava: “il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla prescrizione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede id legittimità se congruamente motivata”.

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