60 giorniCodice della StradaIn generale sugli atti tributari

Eccessiva velocità dell’auto, non vi è l’obbligo di comunicare i dati del conducente

Se è passato troppo tempo, non vi è più l'obbligo di comunicare i dati del conducente

L’art. 126bis, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992 pone un obbligo in capo al proprietario del mezzo di rilevare, a seguito di notifica di verbale di contravvenzione per eccesso di velocità, dati del conducente del mezzo stesso, entro 60 giorni. Questo al fine di decurtare i punti della patente di guida al conducente. In caso di mancata comunicazione di tali dati, nel pretto termine, è irrogata la sanzionata pecuniaria non inferiore ad €286,00.

Orbene, la Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 9555 del 18 aprile 2018, ha stabilito il principio che il proprietario del mezzo, oggetto del verbale della Polizia Stradale, non ha l’obbligo di comunicare i dati del conducente, se, entro i 60 giorni, comunica che non è nelle oggettive possibilità di comunicare tali dati (dichiarazione “negativa”).

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La fattispecie

Una cittadina impugnava avanti al Giudice di Pace un verbale elevato dalla Polizia Municipale, per eccesso di velocità del suo automezzo. In quella circostanza gli accertatori non fermavano la Signora (probabilmente l’infrazione veniva rilevata da strumenti elettronici tipo autovelox).

Con la notifica del verbale d’infrazione veniva altresì richiesto alla signora di comunicare, entro 60 giorni, il nominativo del conducente del mezzo, oppure di precisare che era lei stessa alla guida dell’auto.

Entro i 60 giorni, la cittadina, però, comunicava alla Polizia Municipale che non era nelle oggettive possibilità di poter sapere chi fosse stato alla guida dell’auto quel giorno, perché:

  1. era passato troppo tempo dalla violazione alla notifica del verbale di contestazione;

  2. nella sua famiglia, oltre a lei, avevano accesso al mezzo anche il marito e le due figlie.

Si costituiva in giudizio il Comune affermando che, in base alla vigente legislazione, il proprietario è sempre tenuto a conoscere le generalità di chi utilizza il proprio automezzo e, se richiesto, deve comunicarle all’Autorità richiedente. In caso contrario il proprietario risponde a titolo di colpa in negligente/omessa vigilanza sull’affidamento del veicolo stesso.

Il Giudice di Pace prima ed il Tribunale (in funziona di Giudice dell’Appello) poi annullavano il verbale, perché in contrasto con i principio sollevati dalla signora, supportati anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 165/2008.

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La decisione della Suprema Corte

Orbene, la Cassazione, con l’ordinanza in commento, confermava sia la decisione del Tribunale, sia i principi svolti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 165/2008.

Per il Supremo Consesso il proprietario del veicolo ha la facoltà di esonerarsi da responsabilità, se dimostra che l’impossibilità di comunicare i dati del conducente è derivato da cause oggettive a lui non collegabili. Appunto per il troppo tempo trascorso dalla violazione e la notifica del verbale, nonché dalla impossibilità di dare tali dati perché l’auto poetva essere stata guidata da diverse persone dello stesso nucleo familiare.

Tale comunicazione “negativa” sulla facoltà di comunicare tali dati del conducente deve, però, essere resa alla Polizia Municipale entro i suddetti 60 giorni.

Per la Cassazione nell’applicazione dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, si deve distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni. Solo nel primo caso il comportamento sarà passibile di sanzioni.

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