In generale sugli atti tributari

Negata la proroga ad agosto 2023, per le imposte della dichiarazione

No alla proroga dei pagamenti ad agosto

Come già annunciato nella nostra News del 16 giugno 2023 (per maggiori info, CLICCA QUI), quest’anno il Governo ha deciso di non concedere la proroga al mese di agosto per il pagamento dei tributi indicati in dichiarazione.

E’ quindi stata negata la possibilità di pagare i tributi scadenti nel mese di luglio al mese di agosto, con la maggiorazione dello 0,40%.

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La conseguenza di tale scelta del Governo comporta la NON applicazione l’art. 37, co.11bis, del D.L. n. 223/2006 che permette di spostare a dopo il 20 agosto tutti i pagamenti scadenti in tale mese estivo.

ART. 37, CO. 11 BIS, D.L. N. 223/2006Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

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Altre novità sul pagamento dei tributi estivi 2023

Da oggi, 21 luglio 2023I soggetti ISA potranno corrispondere i tributi risultanti dalla dichiarazione fino al 31 luglio 2023, con una maggiorazione dello 0,40%  
Dal 01 al 20 agosto 2023Vi sarà, comunque, la sospensione degli altri adempimenti fiscali, tipo il pagamento dell’IVA (trimestrale e mensile), nonché della seconda rata di chi ha optato per il pagamento dilazionato dei tributi indicati in dichiarazione (art. 37, co. 11bis. D.L. n. 223/2006). Il pagamento sarà effettuato il 21 agosto 2023.
Dal 01 agosto al 4 settembre 2023Saranno sospesi i termini per i pagamenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate (nonché dagli enti locali) con le comunicazioni di irregolarità (art. 7-quatre, co. 17, D.L. n. 193/2016)
Dal 01 agosto al 4 settembre 2023Sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesta da Agenzia delle Entrate (nonché dagli enti locali)

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