Cancellazione Società

Nulla la cartella notificata all’ex liquidatore (non socio) di società cancellata

All'ex legale rappresentante gli si può contestare solo un profilo di responsabilità

La Suprema Corte, con la sentenza n. 29969 del 19 novembre 2019, ha statuito che è nulla la pretesa tributaria notificata all’ex legale rappresentate (non socio) di società cancellata, perché l’obbligazione tributaria non è “ereditata” dall’ex legale rappresentante (liquidatore), vi può essere solo un profilo di responsabilità civilistica..

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La fattispecie oggetto della sentenza della Cassazione

Ad una contribuente, ex liquidatrice, ma non socia, di una società di capitali cancellata (dal 2002), veniva notificata una cartella di pagamento per imposte di registro (di un precedente avviso di liquidazione) relative alla società cancellata.

L’ex liquidatrice impugnava la cartella, in proprio e come ex liquidatrice della Società cancellata.

Tra i vari motivi la contribuente lamentava che tale cartella le era stata notificata personalmente (in proprio) presso la sua residenza e non alla società presso il differente indirizzo della sede legale. Inoltre, la ex liquidatrice eccepiva che il prodromico avviso di liquidazione (posto a base della cartella impugnata) era stato notificato ad indirizzo diverso da quello della sede legale (come risultante dalla visura camerale).

La CTP dava ragione alla contribuente, ma la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformava la sentenza.

Avverso tale sentenza ricorreva in Cassazione la ex liquidatrice e formulava 8 motivi, ma la Suprema Corte accoglieva l’impugnazione subito sulla pregiudiziale della legittimazione passiva in capo ad ex legale rappresentante (non socio) di una società cancellata.

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Norme di riferimento

Art. 2495 c.c. (cancellazione della Società): 1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

2. Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”.

Art. 36 D.p.r. n. 602/1973 (Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci): “1. I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della società o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

3. I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.

4. Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

5. La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall’ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Avverso l’atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell’articolo 39”.

Art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 (Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari, entrata in vigore dopo il 13/12/2014): “4. Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.”

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Inquadramento delle questioni sottese

1. La modifica del 2003

Come oramai è ben noto dopo la modifica dell’art. 2495, comma 2, c.c. (effettuata dall’art. 4 del D.Lgs. n. 6/2003) le società di capitali per poter essere cancellate non devono chiudere con il bilancio di liquidazione in pareggio.

In buona sostanza, dal 2004, le Società di capitali possono essere cancellate anche se nei bilanci presentano ancora debiti (si veda art. 2312 c.c. per le Società di Persone; art. 2324 c.c. per le S.a.s). Tali debiti cessano con la cancellazione della società (rimane la possibilità di chiederne il fallimento entro l’anno, ex art. 2495 c.c. ed ex art. 10 Legge Fallimentare, che però ora non trattiamo).

2. Le Sezioni Unite del 2010 e la cancellazione delle Società di Persone

Successivamente, tale effetto radicale dell’estinzione dei debiti e dei crediti sociali, a causa dell’estinzione della società, è stato “allargato” nel 2010 dalla Suprema Corte anche alle Società di persone (Cass. SS. UU. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010). Quindi, dopo tali sentenze, sia le società di capitali che quelle di persone (a seguito della loro cancellazione) vengono subito meno tutti i loro debiti e crediti sociali.

3. Le Sezioni Unite del 2013

Tuttavia, sempre la Suprema Corte con tre pronunce a Sezioni Unite (n. 6070/2016, n. 6071/2013 e n. 6072/2013) ha stabilito che la cancellazione della società NON determina l’estinzione dei debiti societari insoddisfatti nei confronti dei terzi.

Per tali sentenze dopo la cancellazione delle società si verifica un fenomeno di tipo successorio “sui generis”, nei confronti dei soci (tale effetto non vi è verso il legale rappresentante non socio).

Inoltre, tale responsabilità dei soci è limitata alla parte che essi hanno conseguito dalla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione, oppure da quanto provato dall’Amministrazione finanziaria (si veda anche News del 26/9/2019).

I debiti societari insoddisfatti possono essere riscossi dai creditori sociali in base a quanto percepito dai soci (non dall’ex legale rappresentante non socio) dalla cessazione della società.

4. La fictio iuris della norma dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 (entrato in vigore il 13/12/2014)

Per tale normativa, in riferimento ai soli debiti fiscali e contributivi, nei confronti del Fisco la società cancellata esiste per altri 5 anni dopo la sua cancellazione.

Quindi alle società chiuse dopo il 13/12/2014 (si considera l’invio della richiesta di cancellazione della società) gli atti di accertamento, di liquidazione e quelli della riscossione possono essere notificate alle società cancellata, in persona del precedente legale rappresentante, presso la loro sede (si veda anche la Circ. 6/E del 2015 che ha stabilito l’effetto retroattivo di tale norma e le Cass. n. 20752/2017, Cass. n. 17791/2016, Cass. n. 8140/2016; Cass. n. 6743/2015 che hanno statuito l’effetto non retroattivo di tale norma).

Invece, per le società cancellate prima del 13/12/2014 (come nel caso in analisi) gli atti del Fisco e del Riscossore NON possono essere notificati alle società cancellata, in persona del precedente legale rappresentante, presso la loro sede.

Tali atti devono essere notificati in proprio ai soci presso il loro indirizzo di residenza per l’effetto della successorio “sui generis” delle tre Cassazioni a Sezioni Unite del 2013 (le sanzioni però si estinguono).

5. La responsabilità dell’ex legale rappresentante della società cancellata

In riferimento all’ex legale rappresentante, non socio, vi può essere solamente un profilo di responsabilità (indifferentemente che la pretesa sia notificata prima o dopo il 13/12/2014).

In altri termini, all’ex liquidatore (non socio) non gli si può attribuire il debito tributario (che come abbiamo visto è ereditato solo dai soci), ma al massimo gli si può contestare una questione di responsabilità civile (sia ex art. 2495 c.c., sia ex art. 36 D.p.r. n. 602/1973), per aver mal gestito la società cancellata che aveva a bilancio ancora debiti fiscali o contributivi.

Tale eccezione di responsabilità, però, ha dei requisiti ben stabiliti e chiari:

  • ha profilo civilistico (nulla concerne con le obbligazioni tributarie della società);

  • deve essere specificatamente motivata.

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La decisione della Suprema Corte

La Cassazione sul punto ha affermato:

E’ pregiudiziale all’esame dei motivi di ricorso, l’ammissibilità del ricorso proposto dalla XXXX quale ex liquidatrice della società cancellata – già dal 2002 – dal registro delle imprese (…), oltre che in proprio. Difatti, è improponibile la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, poiché l’effetto estintivo che ne deriva determina il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore (…).

In secondo luogo, va scrutinata in via preliminare l’eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato dalla XXXX alla quale l’atto impositivo [cartella n.d.a.] impugnato era stato notificato in proprio. L’eccezione è sicuramente fondata poiché l’Agenzia non ha fatto valere la responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c., né ex art. 36, d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis (…), ma, invece, ha direttamente dedotto l’obbligazione tributaria accertata nei confronti della società, notificando, tuttavia, la cartella alla ricorrente in proprio (…).

12 Giova sottolineare, sul punto, che l’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore verso i creditori ex art. 2495 c.c. si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione (…), mentre quella dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile agli artt. 1176 e 1218 c.c. ed integra una ipotesi di responsabilità ex lege (…) in funzione del prioritario soddisfacimento dei crediti tributari, sicché estinta la società contribuente, non si realizza alcuna forma di successione nei confronti del liquidatore” (Cass. n. 29969/2019).

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