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Notifica alla moglie. È nulla se non è inviata anche la raccomandata

Se il consegnatario è diverso dal destinatario serve anche la raccomandata

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 17235 del 2 luglio 2018, ha confermato la netta distinzione tra notifiche civili e notifiche tributarie. Per quest’ultime, in caso di consegna della cartella, da parte dell’Agente Notificatore, a persona diversa dal destinatario (ad esempio alla moglie), la notifica non si conclude se non viene inviata anche la raccomandata informativa.

LA FATTISPECIE

Un contribuente impugnava un fermo amministrativo avanti al Giudice Tributario eccependo, in particolare, la mancata notifica della prodromica cartella di pagamento. Per il contribuente tale cartella non era mai stata notificata perché consegnata a sua moglie ma, poi, l’Agente Notificatore non ha inviato anche la raccomandata informativa. Ciò perché la cartella non era stata a lui direttamente consegnata. Sia la CTP si al CTR rigettavano le pretese del cittadino, ma la Cassazione gli ha dato ragione.

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Opportuno è distinguere le notifiche nell’ambito civile da quelle tributarie

La notifica civile alle persone fisiche

In caso di notifica tramite Agente Notificatore (che nel codice civile è indicato come Ufficiale Giudiziario) vi sono alcune norme da considerare.

Art. 139 c.p.c. Per tale articolo, qualora non sia possibile la consegna direttamente a mani del destinatario (art. 138 c.p.c.), la notifica si considera conclusa se consegnata ad una delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c.: a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda. Non serve altro adempimento.

Art. 140 c.p.c. Questo è il caso in cui l’Agente Notificatore non trova il destinatario o una delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c.. Per di più il destinatario risulta lì residente all’anagrafe comunale. Questo è il caso della, cosiddetta, assenza relativa. Il destinatario è lì residente ma in quel momento non vi è nessuno a cui consegnare la cartella.

In questo caso la notifica è compiuta se l’Agente Notificatore esegue TUTTI i seguenti passaggi:

  1. Attaccare l’avviso di notifica in busta bianca sulla porta del destinatario;
  2. Depositare in Comune l’atto e registrarlo nell’Albo del Comune;
  3. Inio della raccomandata informativa che avvisa della tentata notifica della cartella.

La notifica si conclude dopo 10 giorni dall’invio della raccomandata informativa, oppure prima se ritirata dal destinatario.

Art. 140 c.p.c. Questo è il caso in cui l’Agente Notificatore non trova il destinatario e le persone indicate nell’art. 139 c.p.c., nonché il destinatario è sconosciuto anche all’anagrafe comunale. Qui vi è la, cosiddetta, assenza assoluta. In tale caso la notifica si esegue:

  1. Con il deposito della cartella di pagamento presso il Comune dell’ultima residenza.

La notifica si ha per eseguita dopo 20 giorni dal deposito presso la Casa Comunale.

(Art. 145 c.p.c.: è relative alle persone giuridiche)

La notifica tributaria alle persone fisiche

La notifica di atti tributari è sensibilmente diversa. Per ciò che qui interessa si analizza la notifica ai soggetti diversi dal destinatario. Precisamente, anche se la cartella di pagamento è consegnata a una delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., la notifica non si conclude con la consegna a tali soggetti, ma si necessita di altro intervento.

L’art. 60, comma 1, let. b-bis, D.p.r. n. 600/1973 (richiamato dall’art. 26 del D.p.r. n. 602/1973) richiede anche un OBBLIGATORIO invio della raccomandata informativa (quindi l’invio della raccomandata informativa non serve solo per la notifica ex art. 140 c.p.c.). Tale principio è stato confermato dalla Cassazione qui in commento, perché ha dichiarato NON notificata la cartella di pagamento consegnata alla moglie alla quale non veniva poi spedita la raccomandata informativa (Cass. n. 17235/2018 e Cass. n. 2868/2017).

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