Notifica PEC

PEC ed orari di notifica

Si applicano i limiti di orario dell'art. 147 c.p.c. alle PEC

Secondo l’ordinanza della Cassazione n. 10628 del 4 maggio 2018, è tardiva la notifica tramite PEC dopo le ore 21:00. La Suprema Corte ha applicato le disposizione dell’art. 147 c.p.c. anche per le notifiche PEC.

In buona sostanza, le notifiche, per così dir, cartacee devono essere, obbligatoriamente, eseguite dopo le ore 7 ed entro le ore 21:00.

Tale limite imposto dall’art. 147 c.p.c. ha il motivo di individuare un frangente temporale entro il quale vi sia la tranquillità di non ricevere atti giudiziari, nonché garantire il diritto di difesa del destinatario.

Orbene, la Cassazione, con tale pronuncia, ha precisato che: ”poichè notificato a mezzo PEC dopo le 21:00 del giorno 28 ottobre 2016 (ore 22:00) con la conseguenza che deve intendersi perfezionato alle 7:00 del giorno successivo”.

Di conseguenza, aver inviato la PEC dopo le ore 21:00 non la rende nulla, ma fa spostare la data della notifica alle ore 7:00 del giorno successivo (con inevitabili conseguenze in riferimento ai termini decadenziali di impugnazione).

Tuttavia, tale principio non è nuovo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Con l’Ordinanza n. 31209 del 29 dicembre 2017, è stato espresso il seguente arresto giurisprudenziale: ”Ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. E’ pertanto inammissibile, perchè non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione”.

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Si segnala, però, che la Corte d’Appello di Milano, con l’ordinanza n. 94083 del 16 ottobre 2017, in riferimento alla legittimità di imporre alla notifica tramite PEC di atti giudiziari i limiti temporali dell’art. 147 c.p.c., ha sollevato la questione di costituzionalità alla Consulta.

Precisamente:

  • Violazione del principio di uguaglianza, nel senso di trattare in modo uguale situazioni diverse, e violazione del principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost.”;

  • Violazione del diritto di difesa del notificante, ex artt. 24 e 111, Cost. – Alla luce di quanto fin ora esaminato, l’art. 16-septies se, per un verso, non è strutturato in modo tale da tutelare -di fatto- alcun bene giuridico di chiara evidenza, per altro verso pone un evidente limite al diritto di difesa del notificante, ex artt. 24 e 111 Cost. Quest’ultimo, infatti, trovandosi a notificare l’ultimo giorno utile (ex art. 325 c.p.c.) è costretto a farlo entro i limiti di cui all’art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 135 c.p.c. fa riferimento a “giorni”) che dovrebbe essergli riconosciuto per intero. Questa limitazione al diritto di difesa della parte è tanto più irragionevole se si considera che, invece, non c’è disparità di trattamento nel caso in cui l’appellante non si trovi a notificare l’ultimo giorno utile ma quello precedente. In quel caso, il notificante che superi i limiti d’orario dell’art. 147 c.p.c. non subirà gli effetti trancianti dell’improcedibilità, in quanto semplicemente gli effetti della notifica si produrranno alle ore 7:00 del giorno successivo. In ottica di tutela della tranquillità del notificato, inoltre, se il disturbo della vita privata deriva da questa notifica, tale disturbo può concretamente essere arrecato da un’email inviata e inevitabilmente ricevuta nonostante l’esistenza del limite d’orario. Tutto ciò, senza contare che, in ogni caso, la notifica dell’atto d’appello avviene all’indirizzo di posta elettronica del professionista che, in quanto tale è libero di gestire in autonomia la propria attività, anche da casa e in orari differenti rispetto a quelli stabiliti dalla suddetta norma. Stando così le cose, anche in fatto si può dire che il limite delle ore 21 per il notificante per la notifica a mezzo PEC, l’ultimo giorno utile per la notifica, appare sproporzionato e, alla fine, un’irragionevole limitazione dell’esercizio del diritto di difesa”.

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