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Sì a nuovi documenti in appello

La nuova produzione non deve però violare il divieto di nova in appello

La Suprema Corte ha puntualizzato che, a differenza del processo civile, in quello tributario non vi sono limiti per la produzione di nuovi documenti prodotti per la prima volta in fase di appello. Tale principio è stato espresso dalla Cassazione con l’Ordinanza n. 17164 del 28 giugno 2018, che, però, ha subordinato tale produzione in appello a due condizioni:

  1. Rispetto del termine di cui all’art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992;

  2. Rispetto del divieto dell’art. 57 D.Lgs. n. 546/1992.

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1. Rispetto del termine di cui all’art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

Anche nella fase d’appello devono essere rispettati i termini di cui all’art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992.

Quindi, anche in secondo grado, i nuovi documenti devono essere prodotti in giudizio almeno 20 giorni liberi prima della data dell’udienza di discussione, pena la inutilizzabilità di tali documenti.

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2. Rispetto del divieto dell’art. 57 D.Lgs. n. 546/1992.

Tale nuova produzione documentale non deve essere uno “stratagemma” per formulare nuove domande o eccezioni mai formulate nel precedente grado.

L’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992 è chiaro nel vietare la allegazione di nuove domande e/o eccezioni solo in secondo grado:“Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbano essere dichiarate inammissibili d’ufficio (…) Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”.

Pertanto, tale articolo 57, interpretato con l’art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 (“E’ fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”) fa sì, che i nuovi documenti possono essere prodotti per la prima volta in appello SOLO se rientranti nelle domande/eccezioni già formulate in primo grado. MAI è ammissibile la produzione di nuovi documenti per domande/eccezioni formulate per la prima volta in appello

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