Notifica

Per la notifica tributaria la raccomandata deve aver indicato l’indirizzo del destinatario ed essere effettivamente spedita

Non basta la presunzione della consegna all'Ufficio postale da parte dell'Agente notificatore

La Cassazione, con l‘ordinanza n. 1699 del 22 gennaio 2019, ha ben chiarito sugli adempimenti necessari per la notifica di atti tributarie ex art. 140 c.p.c.. Precisamente, la Suprema Corte ha individuato il momento di perfezionamento delle modalità di invio della raccomandata informativa e le relative prove da produrre in giudizio.

Orbene, la notifica ex art. 140 c.p.c. è la “consegna” dell’atto tributario tramite agente notificatore, qualora, però, il destinatario (o altri soggetti autorizzati a ricevere l’atto) non è presente al momento della consegna (sempre sulle modalità di notifica ex art. 140 c.p.c. si veda la New del 17/12/2018).

Pertanto il notificante, per concludere la notifica deve obbligatoriamente porre in essere i seguenti 3 passaggi:

  1. depositare copia dell’atto da consegnare presso il Comune dove la notifica doveva essere eseguita;

  2. compire l’affissione dell’avviso dell’eseguito deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio po azienda del destinatario;

  3. dare notizia al destinatario della tentata notifica e del deposito dell’atto presso il Comune tramite raccomandata (la cosiddetta raccomandata informativa).

E’ su tale ultimo passaggio che il Supremo Consesso ha precisato delle importanti statuizioni:

  1. nella notifica ex art. 140 c.p.c., l’Agente notificatore attesta, nella relata di notifica, con tutela di pubblica fede (quindi fatto considerato vero fino a querela di falso) SOLAMENTE, di avere portato la raccomandata informativa all’Ufficio Postale indicato in relata;

  2. l’Agente notificatore NON attesta, con tutela di pubblica fede, che il postino, poi, abbia effettivamente spedito tale raccomandata;

  3. l’Agente notificatore NON attesta, con tutela di pubblica fede, che il postino abbia effettivamente spedito tale raccomandata all’indirizzo del destinatario della notifica.

Pertanto, il ricorrente che era destinatario della notifica, per far annullare l’atto impugnato, può portare in giudizio la prova:

  1. della non spedizione della raccomandata informativa;

  2. dell’errato indirizzo indicato nell’avviso di ricevimento della raccomandata;

  3. della totale mancata ricezione della raccomandata.

Tale prova sarà, tranquillamente, la produzione in giudizio, appunto, dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa della notifica ex art. 140 c.p.c. .

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In concreto nel processo avanti al giudice tributario

Nella pratica succede spesso che l’Agenzia delle Entrate, nonché il Riscossore, in caso di notifica, ex art. 140 c.p.c., di Avvisi di accertamento o di cartelle, produca in giudizio la copia semplice dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

Tale avviso, spesso e volentieri, presenta parti totalmente in bianco come:

  • la data della presentazione della raccomandata all’ufficio postale di partenza,

  • la data della presunta consegna della raccomandata,

  • la mancata firma del destinatario (nonché del soggetto che ha inviato tale raccomandata).

Di conseguenza, il Giudice non potrà ritenere compiuta la notifica se il contribuente, specificatamente, contesta la ricezione di tale raccomandata informativa.

Inoltre, seguendo tale Cass. Ord. n. 1699/2019, non potrà essere data per compiuta la consegna di tale raccomandata per la semplice circostanza che l’Agente notificatore ha dato atto nella relata di notifica di aver portata la raccomandata informativa all’ufficio postale.

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