Precedente Contraddittorio

Interpretazione del Decreto Crescita con i principi della Cassazione sul preventivo contraddittorio

Il Decreto Crescita ha inserito l'obbligo del contraddittorio nel procedimento di adesione all'avviso

La Cassazione, con la sentenza n. 4564 del 15 febbraio 2019 (nonché con altre diverse sentenza: vedi News del 27/03/2019, del 21/01/2019, del 31/01/2018), ha stabilito alcuni “paletti” in riferimento al preventivo contraddittorio, che deve obbligatoriamente attuare il Fisco prima dell’emanazione di un avviso di accertamento (o di un atto della riscossione se è il primo comunicato al contribuente).

Diversi sono i principio indicati: tributi armonizzati, tributi non armonizzati, preventivo contraddittorio previsto da norme interne, preventivo contraddittorio implicito per tributi non nazionali, “prova di resistenza”, prova di “non resistenza”, eccetera.

Tuttavia tali “postulati” della Cassazione, ora dovranno essere considerati con il nuovo articolo 4 octies del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (il cosiddetto decreto crescita), convertito con modifiche dalla Legge n. 58 /2019 (vedi News del 1 luglio 2019).

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L’art. 4 octies del Decreto Crescita

1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario»;

b) prima dell’articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 5-ter. – ( Invito obbligatorio) – 1. L’ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l’invito a comparire di cui all’articolo 5 per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

2. Sono esclusi dall’applicazione dell’invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall’articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. In caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l’ufficio può notificare direttamente l’avviso di accertamento non preceduto dall’invito di cui al comma 1.

5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito di cui al comma 1 comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento»;

c) al comma 2 dell’articolo 6, le parole: «di cui all’articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5 e 5-ter ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.” [Entrata in vigore: 30 giugno 2019]

Qui cerchiamo di concentrarci solo sulle modifiche della Lettera b). Quindi le modifiche che hanno introdotto il nuovo articolo 5 ter nel D.Lgs. n. 218/1997 (cioè le disposizioni che regolano il cosiddetto accertamento con adesione)

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La Sentenza della Cassazione n. 4564 del 15 febbraio 2019 con il nuovo art. 5ter del D.Lgs. n. 218/1997

Qui cerchiamo di analizzare i punti fermi indicati dalla Sentenza n. 4564/2019 con le novità dell’art. 4 octies del Decreto Crescita che ha introdotto l’art. 5-Ter del D.Lgs. n. 218/1997:

I) distinzione tra tipi di tributi (1)

TRIBUTI ARMONIZZATI (Europei)

TRIBUTI NON ARMONIZZATI (Nazionali)

L’obbligo del contraddittorio preventivo (endoprocessuale) è già stabilità dalle Norme Europee (ad esempio per il tributo IVA). Se non rispettato tale contraddittorio preventivo l’atto e nullo (2)

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Si applica il principio di resistenza:il contribuente ha l’onere di ENUNCIARE in concreto le ragioni che avrebbe potuto fa valere se il contraddittorio preventivo fosse stato tempestivamente attivato (3)

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Tale obbligo di preventivo contraddittorio assieme al principio di resistenza derivano dal canone generale di correttezza, buona fede e legalità processuale che deve sottostare l’attività della Pubblica Amministrazione (Cass. n. 4564/2019)

L’obbligo dell’Amministrazione Finanziaria di attivare il contraddittorio preventivo (endoprocessuale) sussiste solo se tale ipotesi è espressamente prevista da una legge nazionale. (2)

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Non si applica il principio di resistenza. Se non è attuato un concreto contraddittorio preventivo il successivo avviso di accertamento (o cartella se è il primo atto notificato) è immediatamente annullato per espressa violazione di specifica legge. (3)

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Tale NON obbligo del preventivo contraddittorio è quindi escluso per gli accertamenti svolti “a tavolino” (cioè senza accedere alla sede del contribuente). L’art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 (Statuto contribuente) espressamente prevede tale obbligo solo per le attività di accesso, ispezione e controllo (ma anche per l’accesso finalizzato solamente ad acquisire documenti presso la sede del contribuente, Cass. n. 4564/2019)

(1) Con il nuovo art. 5 ter D.Lg.s n. 218/1997 (introdotto dall’art. 4 octies del Decreto Crescita) al comma 2 espressamente si abbandona la distinzione tra accertamento “a tavolino” ed accertamento con accesso alla sede del contribuente. Serve sempre il contraddittorio preventivo, salvo che (con il successivo atto) si formalizzi che è un avviso di accertamento parziale ex art. 41bis D.p.r. n. 600/1973 e ex art. 54 D.p.r. n. 633/1972 (cioè il 90% degli avvisi di accertamento).

(2) Con il nuovo art. 5 ter D.Lg.s n. 218/1997 (introdotto dall’art. 4 octies del Decreto Crescita) al comma 1 si allarga a tutti i tipi di accertamento (a “tavolino” e non): sempre l’annullamento dell’avviso di accertamento se prima non è stato instaurato un concreto preventivo contraddittorio.

 

(3) Con il nuovo art. 5 ter D.Lg.s n. 218/1997 (introdotto dall’art. 4 octies del Decreto Crescita) al comma 5 si allagano a tutti i tipi di accertamento (a “tavolino” e non) e per qualsiasi tributo (armonizzato e non armonizzato): sempre l’applicazione del principio di resistenza.

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II) Verbale è sempre necessario per qualsiasi accesso presso la sede del contribuente. Rispetto del termine dilatorio di 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso

Verbale e rispetto dei 60 giorni dell’art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000

Indipendentemente dal tipo d’accesso presso la sede del contribuente, nonché indipendentemente che vi siano stati effettivi prelievi di documenti, serve sempre un verbale. (4)

Quindi da qualsiasi verbale deve essere rispettato il termine di 60 giorni prima dell’emissione del Avviso di Accertamento (salvo provate e motivate questione d’urgenza). Si veda Cass. n. 4564/2019.

Io il termine di 60 giorni decorre dall’ultimo accesso effettuato e dalla data di rilascio della rispettiva copia al contribuente (Cass. n. 4564/2019)

(4) Con il nuovo art. 5 ter D.Lg.s n. 218/1997 (introdotto dall’art. 4 octies del Decreto Crescita) al comma 1 si conferma che: per ogni tipo d’accesso ci deve sempre essere un verbale di chiusura.

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