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Sospensione del processo tributario: la pregiudizialità interna ed esterna

Come si applica il nuovo art. 39 D.Lgs. n. 546/1992

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 11577 del 02 maggio 2019, ha ulteriormente affrontato una problematica di rapporti tra processo tributario e processi di altre giurisdizioni. In buona sostanza la valutazione della possibile sospensione (obbligatoria o facoltativa) per processo tributario in attesa dell’esito del processo di altro giudice (civile, amministrativo e, addirittura, penale).

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Tale pronuncia (assieme alla ordinanza della Cassazione n. 115/2019) affronta l’evoluzione della sospensione nel processo tributario. Tale ordinanza ci permette anche di inquadrare e di fare un po’ di chiarezza sulla pregiudizialità (interna ed esterna) nel processo tributario.

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LA PREGIUDIZIALITÀ E LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Al tempo del D.P.R. n. 636/1972 ed la sospensione civilistica del processo

Per ben inquadrare tale istituto della sospensione del processo è opportuno distinguere la disciplina presente nel processo civile da quella che si è evoluta nel processo tributario.

Tale istituto della sospensione è regolato nel processo civile dall’art. 295 c.p.c. (sospensione necessaria). Tale articolo dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui il Giudice debba risolvere un’altra controversia (causa pregiudiziale) dalla cui definizione dipende la decisione della causa stessa (causa pregiudicata).

Inizialmente, nel processo tributario (D.P.R. n. 636/1972) non vi era norma specifica che disciplinasse tale possibile sospensione del processo tributario, pertanto si applicava l’art. 295 c.p.c., sia per risolvere pregiudizialità interne (tra cause di diversi giudici tributari) sia per pregiudizialità esterne (tra cause di giudici tributari e giudici di diverse giurisdizione).

L’art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992

Successivamente veniva introdotto nell’ordinamento il D.Lgs. n. 546/1992 che regolava il processo tributario.

Con l’art. 39 di tale nuovo Decreto Legislativo veniva affronto il problema della sospensione del processo tributario, ma solo per questioni di pregiudizialità esterna (causa pregiudiziali relative a processi di altri giudici, che potevano influire il processo del Giudice Tributario).

Tali questioni di pregiudizialità esterna erano tassative e la sospensione era (è) obbligatoria per il giudice tributario.

Esse sono:

  1. quanto altro giudice deve decidere su una procedura per querela di falso, necessaria per la causa tributaria in corso;

  2. quanto altro giudice deve decidere su questioni sullo stato o sulla capacità delle persone (di stare in giudizio), necessarie per la causa tributaria in corso.

Tuttavia, rimaneva “scoperta” la pregiudizialità interna. Per quest’ultima, tramite interpretazioni giurisprudenziali, si continuava a utilizzare l’art. 295 c.p.c. (anche attraverso l’applicazione dell’art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992).

In buona sostanza:

  • per la pregiudizialità esterna si applicava solo l’art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992, ma per i due solo i due casi ivi indicati (qui esposti sopra);

  • per la pregiudizialità interna si continuava ad applicare l’assetto del processo civile tramite l’interpretazione dell’art 295 c.p.c. Assieme all’art. 1 comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

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Dopo la modifica dell’art. 39 compiuta dal D.Lgs. n. 156/2015

Con l’art. 9, comma 1, let. o), del D.Lgs. n. 156/2015, il Legislatore ha voluto dare un po’ di chiarezza all’istituto della sospensione del processo tributario, proprio nell’ordinamento tributario.

All’art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992 sono stati introdotti due nuovi commi (con efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2016).

Particolare è il comma 1bis:

  • 1-bis. La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

(tale articolo è molto simile all’art. 295 c.p.c.)

Pertanto ad oggi, la sospensione del processo tributario è regolato:

  • per la pregiudizialità esterna si continua ad applicare solo l’art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, ma per i due solo casi ivi indicati (esposti sopra);

  • per la pregiudizialità interna si applica, invece, l’art. 39, comma 1bis, D.Lgs. n. 546/1992

  • (il comma 1ter è relativo ad una specifica sospensione del processo tributario su richiesta ed accordo di entrambe le parti processuali)

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