Ecco il DPCM del 24 ottobre 2020
Raccomandati i limiti agli spostamenti tra Comuni; Ristoranti e bar chiusi alle 18:00

Il Governo, nel tentativo di arrestare la seconda epidemia e per evitare un nuovo lock-down, sta preparando un nuovo DPCM con maggiori ristrettezze. Vedi anche le ordinanze REGIONALI che possono imporre anche “coprifuoco”.
Ecco il Nuovo DPCM:
Si allega anche lo SCHEMA dell’ALI sul DPCM del 24/10/2020
Vediamo le principali novità dell’ultimo DPCM
Sulle strade e sulle piazze |
Dalle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private |
Limiti allo spostamento tra comuni |
È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. |
Ristorazione e bar |
Obbligo di esporre all’interno dei locai un cartello con il numero massimo di persone consentite. Dal 26/10/2020 i ristoranti e i bar dovranno sospendere i servizi dalle ore 18:00, ma potranno restare aperti sabato e domenica (si vedano, però, LE ORDINANZE REGIONALI) Negli altri giorni tali attività saranno consentite dalle 5:00 alle 18:00. I servizi ai tavoli saranno consentiti solo per 4 persone. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti; |
Ristorazione a domicilio |
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze |
Attività di parrucchiere e per la persona |
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica. |