TARITARSUTIA

TIA 2. Alle Sezioni Unite la questione sull’applicazione dell’IVA

Alla TIA 2 non va applicata l'IVA

La Cassazione, con la ordinanza n. 23949 del 25 settembre 2019, ha rinviato alle Sezioni Unite la infinita questione sulla legittimità dell’applicazione dell’imposta IVA sulla tariffa rifiuti. Tale sentenza è utile anche perché ricostruisce in modo preciso tutta l’evoluzione normativa e giurisprudenziale delle tariffe sui rifiuti.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente conveniva in giudizio, con richiesta monitoria, una Società per servizi dell’ambientale, al fine di farla condannare alla restituzione degli importi pagati a titolo di IVA nelle bollette di utenza sulla TIA 1 e sulla TIA 2. I Giudice di Pace dava ragione al contribuente.

La Società ricorreva in appello deducendo l’assoggettabilità all’IVA sia della TIA1 che della TIA 2.

Il Tribunale di Venezia, in riferimento al rimborso dell’IVA, ha confermato la decisione del Giudice di Pace: l’IVA non è dovuta per la TIA 1 e per la TIA 2.

Ricorreva in Cassazione la Società con un solo motivo: il tribunale ha errato ad accomunare la tariffa TIA 1 con la tariffa TIA 2, nonché ha errato nella parte in cui ha escluso la natura corrispettiva e comunque di tali tariffe e comunque il solo assoggettamento ad IVA.

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Excursus storico sulla tariffa rifiuti

1. Il Capo III del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 è stata introdotta la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (Tarsu). Si veda anche New del 6 aprile 2018.

2. Dal 1 gennaio 2000, l’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi) si stabilì l’obbligo dei Comuni di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare si chiedeva di istituire una “tariffa” per la copertura integrarle dei costi per i servizi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti nel territorio comunale. Tale tariffa veniva denominata TIA 1.

3. La Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 dichiarò illegittima l’applicazione dell’IVA su tale TIA 1. Per la Consulta tale TIA 1 era un corrispettivo nel nome, ma, in realtà, era un tributo a tutti gli effetti. Esso era ancorato a parametri fissi e non alla quantità effettiva del servizio utilizzato (non vi era quindi un corrispettivo)

4. La Cassazione Sezioni Unite n. 23114/2015 ha stabilito che tale TIA 1 era solo una semplice variante della Tarsu. Pertanto non costituiva una entrata patrimoniale di diritto privato, ma sempre un tributo. Quindi non si doveva applicarvi l’IVA

5. L’art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 ha introdotto la TIA 2. L’art. 14, comma 33, D.L. n. 78/2010 ha qualificato tale TIA 2 come “non tributaria”. Quindi può essere assoggettata all’IVA.

6. La Cassazione Sezioni Unite n. 17113/2017 affermava che sia la TIA1 che la TIA 2, nonché la TARI sono tutte caratterizzate dai medesimi presupposti: a) mancanza di nesso diretto tra prestazione e corrispettivo; b) il compenso ricevuto dal prestatore dei servizi non è il controvalore effettivo del servizio prestato. Quindi per la Cassazione tali tariffe hanno sempre natura tributaria. Non si deve applicatare l’IVA.

7. La Cassazione, con la sentenza n. 16332/2018, è ritornata sull’argomento ed ha affermato giusto il contrario di quella del 2017: la TIA 2 è una tariffa a corrispettivo, vi è quindi una controprestazione. Si applica quindi l’IVA (la Sezioni Unite del 2017, però, si era occupata principalmente dell’addizionale provinciale sui tributi locali dei rifiuti, quindi non è stata risolutiva sull’applicazione dell’IVA).

8. Ora, con l’Ordinanza n. 23949/2019 la Sezione 3 della Cassazione rinvia al Primo Presidente, perché della questione dell’applicazione oppure della non applicazione dell’IVA sulla TIA 2 sia risolta dalle Sezioni Unite.

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Sulla decisione della cassazione

La Suprema Corte, dopo aver ricostruito tutta la complessa evoluzione normativa sulle tariffe dei rifiuti, ed aver criticato le scelte di interpretazione autentica del legislatore, ha precisato che per la TIA 2: “Ricorrono pertanto le condizioni per la rimessione del ricorso al Primo Presidente perché valuti ex art. 374 c.p.c. l’opportunità di un eventuale assegnazione alle Sezioni Unite

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