Cancellazione SocietàSocietà di persone

Società cancellate e fisco. Ora la Cassazione ammette il limiti delle somme indicate nel bilancio di liquidazione

Valida la notifica di un avviso a un socio di una società di persone cancellata

La Cassazione, con la ordinanza n. 23534 del 20 settembre 2019 (su società di persone) e con la ordinanza n. 733 del 15 gennaio 2019 (su società di capitali), si pone nel solco della giurisprudenza della stessa Corte sulla non estinzione dei debiti sociali insoddisfatti, a causa della cancellazione della Società dal registro delle imprese (si veda anche News del 16 giugno 2018). Tuttavia, con tali due sentenze si sta rafforzando quella giurisprudenza che inquadra tale ereditabilità dei debiti sociali da parte dei soci, solo nel limite di quanto indicato nel bilancio di liquidazione (oppure nei limiti di quanto il Fisco riesce a provare delle somme percepite dai soci).

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Excursus sulla cancellazione delle Società e sui soci, fino al 2018

Subito precisiamo che l’estinzione della Società ha effetto dichiarativo per quelle di persone (Cass. SS. UU. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010), ma costitutivo (ne “costituisce” l’estinzione della società) per quelle di capitale (D.Lgs. n. 5 e n. 6 del 17/01/2003).

1. La modifica del 2003

Orbene, per la parte civilistica delle società, il Legislatore ha introdotto due decreti Legislativi (D.Lgs. n. 5 del 17/01/2003 e D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003), entrambi destinati ad entrare in vigore al 1 gennaio 2004, che hanno cambiato radicalmente la disciplina delle società di capitali e delle società cooperative. In particolare, tali Decreti Legislativi hanno precisato che l’estinzione della società di capitali determina l’immediata cessazione dei debiti e dei crediti sociali.

2. Le Sezioni Unite del 2010 e la cancellazione delle Società di Persone

Successivamente, tale effetto radicale dell’estinzione dei debiti e dei crediti sociali, a causa dell’estinzione della società, è stato “allargato” nel 2010 dalla Suprema Corte anche alle Società di persone (Cass. SS. UU. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010). Quindi, dopo tali sentenze, sia le società di capitali che quelle di persone (a seguito della loro cancellazione) vengono subito meno tutti i solo debiti e crediti sociali (rimangono salvi gli effetti dell’art. 2495 c.c. e la possibilità di chiedere il fallimento entro un anno dalla cancellazione ex art. 10 Legge Fallimentare).

3. Le Sezioni Unite del 2013

Tuttavia, sempre la Suprema Corte con tre pronunce a Sezioni Unite (n. 6070/2016, n. 6071/2013 e n. 6072/2013) ha stabilità che l’estinzione della società NON determina l’estinzione dei debiti societari insoddisfatti nei confronti dei terzi.

Per tali Sentenze dopo la cancellazione delle società si verifica un fenomeno di tipo successorio “sui generis”.

Inoltre, tale responsabilità dei soci è limitata alla parte che essi hanno conseguito dalla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione, oppure da quanto provato dall’Amministrazione finanziaria.

I debiti Societari insoddisfatti sono “riscossi” in base a quanto percepito dai soci stessi dalla cessazione della società.

4. L’esclusione del limite dell’attivo indicato nel bilancio di liquidazione

Successivamente, la Suprema Corte, basandosi sempre su tali tre sentenza a Sezioni Unite del 2013, ha “escluso il limite” dell’attivo distribuito ai soci indicato nel bilancio di liquidazione.

In buona sostanza, per tali pronunce anche se i soci non hanno percepito alcun vantaggio economico dalla società in chiusura o in liquidazione, il Fisco ha sempre diritto di attivarsi per i debiti sociali verso i soci (Cass. 15035/2017; Cass. n. 9672/2018; Cass. 17243/2018; si veda anche Cass. n. 13136/2018; Cass. n. 23625/2017). In altri termini, il Fisco ha sempre diritto a costituirsi un titolo (avviso di accertamento e/o cartella di pagamento) verso i soci per i debiti sociali.

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Le Cassazione del 2019: ritorna il limite del bilancio di liquidazione

Ebbene, precisato quanto sopra, ora è più agevole evidenziare l’importante passaggio che sta effettuando la Cassazione.

La Suprema Corte ha “rintrodotto” la circostanza che la successione “sui generis”, che subiscono i soci dei debiti sociali, può avvenire solo per quanto indicato nel bilancio di liquidazione.

Facciamo un esempio.

Se nel bilancio di liquidazione vi è indicato che i soci nulla hanno percepito, i debiti della società estinta, anche se di centinaia di euro, non possono essere ereditati dai soci. Invece, se in tale bilancio di liquidazione vi è indicato che i 2 soci hanno percepito in parti uguali una somma di euro 100.000,00, essi erediteranno i debiti sociali, in rispetto delle quote/azioni societarie, per €50.000,00 ciascuno. Verranno riscossi ai 2 soci le somme di €50.000,00 ciascuno.

Precisamente:

  • in cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione, sicché l’effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno provate dall’Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell’onere della prova Cass. Sent. n. 13259. Dalla decisione della Commissione Tributaria Regionale impugnata non emerge che i soci odierni ricorrenti abbiano percepito alcunché in conseguenza del bilancio di liquidazione della società XXXX e XXX e XXX hanno negato la circostanza (…), senza incontrare replica da parte dell’Amministrazione finanziaria” (Cass. n. 733 del 15 gennaio 2019).

  • questa Corte ha già affermato che, dopo la riforma del diritto societario, qualora all’estinzione della società, indifferente che sia di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. n. 23534 del 20 settembre 2019).

  • Tale Cass. n. 23534/2019 è altresi’ interessante perché considera valido (non nullo) l’avviso di accertamento diretto alla società di persone, per redditi imputabili per trasparenza ai soci, notificato regolarmente solo a uno dei soci di tale società di persone, anche se cancellata.

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