PrescizioneRuolo

Chiedere l’estratto di ruolo non interrompe la prescrizione

Con l'impugnazione del ruolo si può far accertare la prescrizione anche se le cartelle sono state notificate

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 3990 del 18 febbraio 2020, ha finalmente chiarito una questione molto importante: chiedere al Riscossore una copia dell’estratto di ruolo non equivale ad interrompere la prescrizione dei debiti tributari/contributivi. Solo la domanda giudiziale e gli atti di costituzione in mora o di intimazione, possono interrompere il termine prescrizionale.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente impugnava, avanti al Giudice Tributario competente, 15 estratti di ruolo riferiti ad altrettante cartelle di pagamento.

Tra i diversi motivi d’impugnazione, il contribuente affermava di non aver mai ricevuto la notificata di tali cartelle di pagamento, nonché eccepiva l’intervenuta prescrizione dei debiti tributari dopo la presunta notifica delle cartelle.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente. I Giudici Tributari accertavano la regolare notifica delle cartelle (impugnate tramite il ruolo), ma dichiaravano l’intervenuta prescrizione.

La decisione veniva impugnata avanti alla competente CTR che, in riforma della sentenza della CTP, dichiarava la non prescrizione per solo due cartelle (una è stata interrotta, per l’altra il termine non era ancora decorso).

Avverso tale sentenza della CTR ricorreva in Cassazione il Riscossore e l’Agenzia delle Entrate.

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I principi della Cassazione

La Suprema Corte, con l’ordinanza qui in commento, ha affrontato diverse importanti questioni:

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La impugnabilità delle cartelle tramite i ruoli

La Cassazione ha confermato che, avanti al Giudice Tributario, è ammissibile l’impugnazione del Ruolo. Precisamente, si può contestare eventuali cartelle mai notificate impugnando il ruolo (tramite l’estratto di ruolo, perché il ruolo è un flusso informatico e, materialmente, non è impugnabile).

Il Supremo Consesso ha precisato che, in una interpretazione costituzionalmente orientata, il contribuente ha diritto di:

  1. impugnare l’atto che gli è stato notificato entro 60 giorni (art. 19 . D.Lgs. n. 546/1992)

  2. impugnare l’atto mai notificato tramite il successivo atto correttamente notificato entro i relativi 60 giorni (art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992);

  3. impugnare l’atto non notificato tramite il ruolo. E’ la cosiddetta difesa anticipata: se la cartella non è stata correttamente notificata, il contribuente può anticipare la difesa ad un momento precedente alla notifica del successivo atto (è il punto 2) tramite la richiesta dell’estratto di ruolo (si veda anche la News del 27/09/2019). Anche in questo caso l’impugnazione deve essere effettuata entro i 60 giorni dal rilascio del ruolo.

Precisamente la Suprema Corte ha statuito:

  • Tuttavia, se è vero che, come sopra rilevato, non è sufficiente la prova della “piena conoscenza” dell’atto ai fini della decorrenza dei suddetti termini ma è necessaria una comunicazione effettuata nei modi previsti dalla legge, è anche vero che ciò non può impedire l’impugnabilità dell’atto (del quale il contribuente sia venuto “comunque” a conoscenza) ma soltanto, appunto, la decorrenza dei relativi termini di impugnazione in danno del contribuente, distinzione che risulta ben chiara nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità (v. sul punto tra le altre s.u. n. 3773 del 2014 nonché cass. nn. 17010 del 2012 e 24916 del 2013) secondo la quale l’ammissibilità di una tutela “anticipata” non comporta l’onere bensì solo la facoltà dell’impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare successivamente, in ipotesi dopo la notifica di un atto “tipico”, la pretesa della quale il contribuente sia venuto a conoscenza (eventualmente attraverso un atto “atipico”, in quanto ad esempio non manifestato in forma “autoritativa” oppure privo delle indicazioni previste dal secondo comma dell’articolo 19 citato). (…)

  • In simile situazione, la possibilità per il contribuente di conoscere legittimamente attraverso il cd. estratto di ruolo le iscrizioni a proprio carico e l’eventuale emissione e notificazione di cartelle potrebbe rappresentare un “correttivo” idoneo a bilanciare il rapporto sperequato tra amministrazione e contribuente soltanto se la conoscenza -attraverso l’estratto di ruolo- di un atto che il contribuente avrebbe avuto il diritto di impugnare (e che non è stato impugnato in quanto non conosciuto perché malamente notificato) ne consentisse l’immediata impugnazione, non certo se al contribuente –che a causa dell’invalidità di una notifica della quale era onerata l’amministrazione sia stato espropriato del proprio diritto di accedere alla tutela giurisdizionale- si continui a negare tale accesso” (Cass. SS. UU. n. 1907/2015, richiamata dalla Cass. n. 3990/2020).

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Ammissibile l’impugnazione del ruolo per far accertare la prescrizione, anche se le cartelle sono state correttamente notificate

La Cassazione ha anche precisato che, pur essendo le cartelle regolarmente notificate, il contribuente può impugnare i ruoli (tramite gli estratti di ruolo) per far accertare la prescrizione dei tributi avvenuta dopo la notifica di tali cartelle:

  • Resta da accertare l’ammissibilità della impugnazione della cartella regolarmente notificata per far valere, in via diretta e non attraverso una mera eccezione, la prescrizione della pretesa fiscale maturata successivamente. Ritiene questa Corte, nel solco dell’arresto delle Sezioni Unite di cui sopra si è dato conto, che debba essere riconosciuto l’interesse del contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azioni di accertamento negativo della pretesa dell’amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella” (Cass. n. 3990/2020).

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La richiesta del ruolo non interrompe la prescrizione

Punto centrale di tale ordinanza è la chiara posizione assunta dalla Suprema Corte: la richiesta agli uffici del Riscossore, di una semplice stampata del ruolo, non comporta interruzione della prescrizione:

  • Non può ritenersi idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione il rilascio a richiesta del contribuente dell’estratto di ruolo. Atti interruttivi della prescrizione sono, infatti, le domande giudiziali e gli atti di costituzione in mora mediante i quali il creditore richiede o intima al debitore di adempiere l’obbligazione. Il rilascio da parte dell’Ufficio competente, su istanza del contribuente, dell’estratto del ruolo, che è un documento contente gli elementi della cartella, è un comportamento che in sé non esplicita alcuna pretesa o richiesta di adempimento(Cass. n. 3990/2020).

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