Prescizione

CTR Lazio: “comunque di cinque anni” è la prescrizione dei tributi

La non impugnazione della cartella non converte la prescrizione in 10 anni

Sembrava oramai consolidato il principio che per i tributi erariali il termine di prescrizione doveva essere quello ordinario. Invece, la CTR Lazio, sentenza n. 1471 del 5 giugno 2020, ha chiaramente avvalorato quella tesi che riconosce anche per tutti i tributi la prescrizione quinquennale (per le altre sentenze sull’argomento, CLICCA QUI).

Tale sentenza è particolare, perché, in riferimento a tributi erariali, basandosi sulla Cass. SS. UU. N. 23397/2016 afferma, senza dubbio alcuno, che anche per i tributi si deve considerare la prescrizione quinquennale, pure se vi è stata cartella non impugnata

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La fattispecie oggetto della sentenza

Una società contribuente impugnava una intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle con oggetto pretese tributarie.

La CTP dava ragione alla contribuente anche perché il Riscossore non si costituiva in giudizio. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, però, formulava appello alla decisione dei giudici provinciali.

La CTR, dopo aver dato atto che per diverse cartelle è intervenuta la cessazione della materia del contendere (ex art. 4 del D.L. n. 119/2018), per le restanti cartelle ha statuito l’intervenuta prescrizione dei relativi tributi.

L’udienza di merito si teneva in camera di consiglio.

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La decisione della CTR Lazio

Per la Commissione Regionale non lascia spazio a dubbi. Due sono gli effetti che precisa:

  1. La prescrizione anche per i tributi erariali avviene con il trascorrere di 5 anni e non con il termine ordinario di 10;
  2. La mancata impugnazione delle cartelle non trasformano tale termine quinquennale in quello decennale.

Precisamente:

  • “il Collegio intende conformarsi all’indirizzo sancito dalle SS.UU. della Corte Suprema con sentenza n. 23397/2016 e successivamente confermato dalla Cassazione Sezione V – n. 30362/2018, secondo cui il termine prescrizionale per i tributi erariali e non erariali è comunque di cinque anni e la notifica della cartella esattoriale non ha la funzione di trasformare tale termine in quello più lungo decennale, come invece avviene a seguito della pronuncia della sentenza conseguente a contenzioso. Ne deriva che nella specie, considerato che l’avviso di intimazione di pagamento sopravveniva solo in data 3 ottobre 2017, i crediti oggetto di causa, non essendo stati nel frattempo compiuti tempestivamente altri atti interruttivi, sono da dichiararsi prescritti.” (CTR Lazio n. 1471/2020)

 

 

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