Cancellazione Società

Si possono ereditare debiti societari anche se la notifica alla società (cancellata) non è avvenuta

"Successione" dei debiti sociali ai soci senza che le imposte siano "dovute"

La Suprema Corte, con la sentenza n. 8915 del 14 maggio 2020, ha introdotto un pericoloso principio: i soci ereditano i tributi sociali anche se l’avviso di accertamento non è stato notificato alla società, cancellata.

In tale modo vi sarebbe una pericolosa conseguenza. I tributi sociali dovuti da una società (IRAP e IRES) andrebbero a ricadere ai soci persone fisiche, senza alcun obbligo e giustificazione. La prima conseguenza sarà che nessuno cancellerà più le società (di capitali o di persone).

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In breve la fattispecie

Una Società di persone veniva accertata dall’Agenzia delle Entrate e dopo le indagini venivano formati e notificati una serie di avvisi di accertamento, anche per pretese Irpeg e Irap (si tralascia che tale società aveva sede fittizia in Lussemburgo e controllata di fatto da una società italiana, perché non è qui attinente).

La Società dopo la fine delle indagini veniva cancellata dal registro delle imprese, ma l’Agenzia notificava gli avvisi di accertamento entro l’anno indicato nell’art. 2495, comma 2, c.c.: “La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”.

Tali avvisi di accertamento (dei soci e della società) venivano tutti impugnati dai soci, i quali, in particolare, eccepivano la nullità della notifica di quelli diretti alle persone fisiche, per nullità derivata. Per i ricorrenti i prodromici avvisi di accertamento della società avevano notifica nulla.

La CTP e la CTR ricettavano le doglianze dei ricorrenti e confermavano la legittimità degli avvisi notificati.

Ricorrevano in Cassazione i soci della società cancellata, ma la Suprema Corte rigettava il ricorso affermando che i debiti tributari della società cancellata sono ereditati dai soci anche se la notifica di tali atti è nulla.

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Sulla situazione giuridica della cancellazione delle Società

Per meglio comprendere la portata di tale sentenza è opportuno ben chiarire gli effetti e la situazione della cancellazione della società, con debiti tributari anche ancora attivi. Si veda la News del 18/12/2019.

Inoltre è opportuno precisare che l’art. 36 D.p.r. n. 602/1973 prevede che soci, amministratori e liquidatori sono responsabili dei tributi della società cancellata se tali tributi sono dovuti:

  • I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute”.

Perché le imposte siano dovute l’avviso di accertamento che le “contiene” devono essere correttamente notificate ex art. 29 D.L. n. 78/2010 (si veda News del 3 aprile 2017).

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Sulla decisione della Cassazione

Come sopra anticipato, la Suprema Corte ha considerato valide le pretese della Società ai soci, per effetto della ereditabilità “sui generis” (Cass. SSUU. n. 6070-6071-6072/2013), ma per avvisi di accertamento non validamente notificati alla società (si trattava sempre di Irpeg e Irap).

Inizialmente sembrerebbe che per la Cassazione gli avvisi di accertamento emessi alla società cancellata fossero stati correttamente notificati ex art. 2495, comma 2, c.c.: “La domanda, se proposta entro l’anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società” (pag. 6 della sentenza).

Tuttavia successivamente la Cassazione statuisce:

  • Sulla base di tali considerazioni è stato dunque affermato il seguente principio di diritto:<< in tema di imposte sui redditi, l’avviso di accertamento per redditi imputati per trasparenza al socio, in seguito ad infruttuosa notifica di un precedente atto impositivo ad una società estinta in data antecedente, non è affetto da nullità derivata in conseguenza dell’invalidità della notifica alla società stessa, in quanto in tal caso si realizza un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni facenti capo alla società si trasferiscono ai singoli soci che ne rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in seguito alla liquidazione a seconda che “pendente societate”, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per debiti sociali” (Cass. n. 8915/2020).

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