Cancellazione SocietàSocietà di persone

Il fisco può pretendere i debiti sociali dai soci, anche se la società è cancellata e nulla è ripartito in liquidazione….. ma non può riscuoterli

Società cancellata e debiti ai soci

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 10678 del 4 aprile 2022, ha confermato quel orientamento giurisprudenziale (forse maggioritario, ma non l’unico, si veda la News del 15/12/2020 e la News del 6/6/2016) che “permette” al Fisco di pretendere i debiti sociali verso i soci anche se la società di capitali è cancellata da anni. Tuttavia, come si vedrà infra tali debiti sociali pretesi verso i soci saranno difficilmente eseguibili dal fisco.

Per la Suprema Corte non serve che nel bilancio di liquidazione sia indicato che ai soci sono state distribuite alcune somme (riparti). Sempre per la cassazione, il Fisco può costituirsi un titolo (l’avviso di accertamento) per i debiti sociali verso i soci della società cancellata (…ma poi può eseguirlo tale titolo????).

Tale titolo, che avrà come oggetto i debiti sociali, sarà eseguito verso i soci, nei limiti del capitale posseduto della società di capitali (se erano soci di una società di persone, la responsabilità dei debiti sociali e illimitata), ma anche nei limiti di quanto hanno percepito nel bilancio di liquidazione (o nel limite degli utili percepiti nei 2 bilanci precedenti alla liquidazione).

*****

Il punto è questo: il Fisco può costituirsi un titolo verso i Soci per i debiti sociali, ma non potrà eseguirlo se tali soci non hanno percepito riparti in liquidazione?

Ma andiamo con ordine.

La Cassazione (con le famose sentenze SS. UU. n. 6070, 6071, 6072 del 12 marzo 2013), in caso di cancellazione della società debitrice, si è inventata una successione sui generis dei soci verso tale società cancellata (morta), per i debiti sociali. Il Supremo Consesso indicava tale nuova fenomeno di successione come “sui generis”, forse perché neppure Lei era convinta di quello che scriveva: è o non è una successione? Cosa centra la via di mezzo “sui generis”? (si veda anche l’excursus storico della cancellazione della società).

E’ quindi chiaro (come affermato da autorevole dottrina), che non è più opportuno cancellare la società. Si dovranno tenere “società zombi” per non far rischiare ai soci (si veda News del 20/07/2020). Se le società non vengono cancellate non vi sarà alcun erede sui generis che dovrà corrispondere i debiti sociali.

Ma se le società vengono cancellate, che succede ai soci eredi sui generis?

Al dire il vero le sentenze della Cassazione (dalla Cass. n. 9094/2017 a quella qui in commento), mi sembra che stiano formulando una “super cazzola”.

Il Fisco ha diritto a formarsi un titolo verso i soci per i debiti sociali di una società cancellata, ma tale titolo non potrà essere eseguito, se nel bilancio di liquidazione nulla è stato ripartito ai Soci? Quindi a cosa mi serve tale titolo?

Mi spiego subito.

Sono chiari i due articoli sopra richiamati:

Art. 2495, co. 3, c.c.:Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società. (si veda anche l’art. 65 D.p.r. n. 600/1973, CLICCA QUI)

Art. 36, co. 3, D.p.r. n. 602/1973: “I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.” (per maggiori info su tale articolo CLICCA QUI)

La conseguenza è logica, ex art 2495 c.c. ed ex art. 36 D.p.r. n. 602/1973, se dal bilancio di liquidazione e/o dai due bilanci precedenti i soci non hanno mai ricevuto o percepito somme o utili, il titolo costituto dal Fisco, sopra indiato, è fine a se stesso (situazione molto probabile visto che i tessuto societario italiano è formato da piccole SRL dove i soci sono anche lavoratori e non percepiscono, solitamente, anche gli utili sociali).

*****

Orbene, sopra abbiamo scomodato una famosa frase cinematografica per spiegare in quale situazione la cassazione si sta dirigendo nel tentativo di andare contro i principi basi del diritto.

In modo più elegante si potrebbe spiegare tale situazione rifacendoci alla termodinamica della fisica.

Tutta questo operare della giurisprudenza comporta un significativo aumento dell’entropia*: cioè un aumento del disordine che comporta una dispersione di energia.

*****

La decisione della Corte di Cassazione

Sul punto la Corte di Cassazione ha richiamato un orientamento, come sopra indicato, in forza del quale “i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente… ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del Fisco creditore” (Cassazione n. 9094/2017)

Assume rilievo, quindi, la previsione dell’articolo 2495 c. c., in forza della quale, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno individuato la ratio della richiamata disposizione “nell’intento d’impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest’ultimo del suo diritto”.

Questo dovrebbe essere il motivo per il quale si riconosce che i debiti non liquidati dalla società estinta si trasferiscano in capo ai soci (Sezioni Unite, n. 6070 e 6072 del 12.03.2013)


* Fin da subito si chiede scusa ai fisici sia per aver utilizzato tale loro fondamentale definizione, sia per averla utilizzata, sicuramente, in modo in preciso e semplicistico.

Articoli Correlati

Back to top button