Disconoscimento copie prodotte

Il Riscossore non può autenticare le raccomandate della Posta

Non avendo gli originali non può autenticare le copie

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 15842 del 23 luglio 2020, in tema di contestazione delle raccomandate prodotte dal Riscossore in giudizio, ha precisato il principio secondo cui l’Agente della Riscossione non può autenticare la copia dell’avviso di ricevimento, perché non è attività da lui svolta, ma posta in essere dal postino (vedi anche News del 23/03/2020)

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La fattispecie oggetto della sentenza

Il principio sopra indicato è relativamente connesso alla causa oggetto dell’Ordinanza della Cassazione.

Un contribuente impugnava una intimazione di pagamento con a base diverse cartelle. Il Riscossore si costituiva tardivamente e produceva i documenti in violazione del termine di 20 giorni prima dell’udienza di merito. La CTP, quindi, accoglieva il ricorso del contribuente e la CTR rigettava l’appello del Riscossore sempre per il principio che i documenti, approvanti la regolare notifica delle cartelle eseguite tramite raccomandata, era tardiva.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso del Riscossore e precisava il principio delle modalità e del soggetto che può autenticare le copia prodotte (nel caso di specie il contribuente non contestava formalmente le copie semplici prodotte e pertanto esse potevano essere usate dal Giudice).

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La decisione della Cassazione

La Cassazione nell’accogliere il ricorso ha voluto puntualizzare il principio così suddiviso:

  • le copie semplici possono essere utilizzate dal Giudice come prova se non sono da controparte formalmente contestate (contestata la loro conformità con l’originale);

  • se le copie semplici sono contestate esse non possono essere utilizzate dal Giudice e il Riscossore deve produrre in giudizio gli originali oppure copie autenticate degli avvisi di ricevimento delle raccomandate;

  • il Riscossore non può autenticare gli avvisi di ricevimento delle raccomandate contententi le cxartelle, perché formate da soggetto da lui diverso (postino) e, inoltre, il Riscossore non è in possesso degli originali per poter autenticare le copie.

Precisamente ha affermato:

  • L’agente della riscossione, parte di un giudizio nel quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell’ufficiale postale, poiché l’autenticazione della copia può essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l’atto è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale e trovando, pertanto, applicazione la regola generale di cui all’art. 2719 c.c.» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1974 del 26/01/2018), per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente o se detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte». Peraltro, l’art. 2719 cod. civ. esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione(Cass. n. 15842/2020)

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