Cancellazione SocietàNotifica

Notifica a società trasferita all’estero

Il trasferimento non equivale alla sua cancellazione e quindi si può notificare al legale rappresentante

Trasferire una società di capitali all’estero non equivale alla sua estinzione anche se è cancellata dal registro delle imprese. Il trasferimento all’estero non comporta alcun effetto estintivo, ex art. 2495 c.c. Quindi, per la Suprema Corte (Cass. n. 16775 del 6 agosto 2020) è legittima la notifica in Italia presso la residenza del legale rappresentante (art. 145 c.p.c.) della Società trasferita all’estero (si veda anche News del 26/6/2020).

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Fatti di causa

Una s.r.l. (trasferita all’estero) impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IRAP ed IVA, nell’anno d’imposta 2005.

L’impugnazione venne dichiarata inammissibile per tardività in primo grado; proposto appello dalla Società s.r.I., la CTR della Lombardia, con sentenza resa il giorno 20 gennaio 2014, lo respinse.

Avverso la detta sentenza, La Società s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque mezzi, tra cui:

  • Nullità della sentenza perché l’Agenzia delle Entrate ha notificato l’avviso seguendo la procedura dell’art. 145 c.p.c. e non quella, speciale, prevista dall’art. 60, let. e), D.p.r. n. 600/1973;
  • Nullità della sentenza perché la CTR non ha considerato che la società era estinta per l’Italia (cancellata dalla camera di commercio), essendo stata trasferita all’estero.

A tale ricorso ha resistito l’Agenzia delle Entrate.

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La decisione della Corte

La Suprema Corte, innanzitutto, ben delinea la procedura di notifica tributaria a società, nonché l’obbligo di comunicare il cambio di domicilio fiscale, di quest’ultima.

La Cassazione precisa che è obbligo per la società contribuente sempre comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio domicilio fiscale ed eventuali suoi cambiamenti.

Nel caso in cui la società contribuente non comunica tale nuovo domicilio fiscale all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima non può ricercare il nuovo indirizzo del destinatario della notifica e, quindi, può applicare la procedura di deposito presso la Casa Comunale dell’art. 60, let. e) D.p.r. n. 600/1973.

Precisamente, la procedura ex art. 60 let. e) è posta a garanzia della stessa Agenzia e questa procedura può essere “sostituita” con una più garantista per il contribuente come quella prevista dall’art. 145 c.p.c..

In buona sostanza, se la società contribuente non comunica all’Agenzia il nuovo indirizzo, la notifica posta in essere presso la residenza del legale rappresentante della Società (ex art. 145 c.p.c.) non è illegittima, perché eseguita in luogo di quella prevista dall’art. 60, let. e) D.p.r. n. 600/1973. Quest’ultima è più garantista proprio per il contribuente.

Precisato ciò, il Supremo Consesso ha affrontato la questione se la cancellazione della Società dalla Camera di Commercio, per trasferimento all’estero, è equiparabile alla cancellazione della società per estinzione.

Per la Cassazione sono due fattispecie completamente diverse. Trasferire la società non equivale a cancellarla.

Ha quindi emesso il seguente principio di diritto:

  • “la cancellazione dal registro delle imprese di una società a seguito del suo trasferimento all’estero, non determina alcun effetto estintivo ex art. 2495 c.c., sicchè nell’ambito dei rapporti tributari rimangono ferme sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie, che la capacità processuale della persona giuridica contribuente” (Cass. n. 16775/2020).

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