rottamazione cartelle

Rottamazione IV: l’indicazione “assume l’impegno a RINUNCARE” deve essere confermato con un atto processuale, inoltre le spese di lite vanno compensate

Rottamazione IV. Per rinuncia alle cause serve un atto processuale

Quante volte, nel compilare il modulo per la Definizione Agevolata del ruolo (ex Legge n. 197/2022) ci sorge il dubbio se, scegliendo la opzione “impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendentieffettivamente tali giudizi sono, immediatamente, bloccati?

Orbene, la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 15722 del 5 giugno 2023, ha risposto a tale dubbio, confermando il proprio orientamento (si veda anche Cass. n. 27846/2020, Cass. n. 23543/2019, Cass. n. 24083/2018, nonché si veda anche la News del 30/12/2020).

In riferimento all’effetto dell’indicazione, nel modulo per la Rottamazione IV (“che assume l’impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione”), non vi è una definitiva rinuncia a tali di giudizi.

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Ebbene, per la Cassazione non è sufficiente che vi sia solamente tale scelta nel modulo per la richiesta di Definizione Agevolata. Esso, effettivamente, è solo un impegno a rinunciare e non una definitiva rinuncia.

Perché sia concretizzata tale rinuncia, la parte interessata dovrà depositare un atto processuale di rinuncia che richiama tale modulo per la Rottamazione IV.

In caso di mancato deposito di tale atto processuale non si potrà avere l’effettiva rinuncia al ricorso e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

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Riportiamo i passaggi principali che qui interessano:

“6. nelle more del presente giudizio, la società ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. «rottamazione quater»), relativamente alla cartella esattoriale oggetto della presente controversia;

(…)

9. nel caso di specie, stima il Collegio che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso” (Cass. n. 1577/2023)

4. Pendente il giudizio di cassazione, a ridosso dell’udienza camerale fissata per il 26 febbraio 2020, la ricorrente XXXXXX ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata per i carichi relativi all’avviso di accertamento oggetto della controversia, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 (cd. rottamazione cartelle), documentando la relativa istanza, pervenuta via pec all’Amministrazione finanziaria in data 03/02/2020, anche attraverso le ricevute di pagamento inerenti al piano di rateizzazione” (Cass. n. 15722/2020)

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Sulla compensazione alle spese di lite in caso di adesione alla Definizione Agevolata

Ulteriore ed importante passaggio indicato dal Supremo Consesso è relativo alla condanna alle spese per rinuncia alla causa per la presentazione della Definizione Agevolata (poi confermata con il deposito di una rinuncia in un atto processuale).

Sul punto:

“10. per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione, nei rapporti con la parte controricorrente, le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa” (Cass. n. 1577/2023)

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