Società di persone

Socio, S.a.s. e debiti

Socio recede da SAS. Risponde ancora dei debiti sociali, se il recesso non è pubblicizzato

Il socio di Società Accomandita Semplice risponde lo stesso dei debiti sociali anche se il recesso è formulato con atto notarile. Nei confronti del Fisco il recesso deve essere pubblicato nel Registro delle Imprese. Questo è il principio statuito dalla Cassazione n. 18829 del 10 settembre 2020.

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Norme di riferimento

Art. 2313 c.c.

Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni”.

Art. 2285 c.c.

Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi”.

Art. 2290 c.c.

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato

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La fattispecie oggetto dell’Ordinanza della Cassazione

Veniva emessa un cartelle di pagamento verso un socio accomandatario, con oggetto debiti di una Società accomandato semplice.

Il Socio impugnava la cartella ed eccepiva che lui non era più socio di tale società da anni ed il recesso era stato formulato con atto notarile.

L’Agenzia delle Entrate, nel costituirsi, controreplicava, sostanzialmente, che il socio rimaneva lo stesso solidalmente e illimitatamente responsabile dei debiti sociali (art. 2313 c.c.), perché tale recesso non è mai stato pubblicato presso la Camera di Commercio. Sia la CTP che la CTR accoglievano le ragioni del contribuente, ma il fisco ricorreva in Cassazione

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Le decisione della Cassazione

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 18829/2020, ha confermato un suo principio: il recesso del socio (art. 2285 c.c.) di S.a.s. non ha effetto per i terzi (tra cui il Fisco) se non è pubblicato mediante iscrizione nei registri delle imprese (si veda anche Cass. n. 19797/2015 e Cass. n. 1046/2015)

Tale principio, per la Suprema Corte, deriva principalmente dall’art. 2290 c.c.

La conseguenza è che, nei confronti dei terzi, compresa l’Amministrazione finanziaria, il rapporto societario (tra società e soci) deve considerarsi ancora in essere, con tutte le conseguenze del caso in tema di responsabilità personale del socio per le obbligazioni sociali.

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