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Rottamazione Liti, vi rientrano le cartelle ex art. 36bis. La questione anche alle Sezioni Unite

Definizioni Liti anche per le cartelle

Anche le cartelle che derivano da un semplice controllo automatizzato del pagamento di quanto indicato in dichiarazione (ex art. 26 bis D.p.r. n. 600/1973), possono essere oggetto di definizione delle liti pendenti (la cosiddetta Rottamazione Liti). Per calcolare la Rottamazione Liti CLICCA QUI

Per la Suprema Corte, ordinanza n. 1590 del 26 gennaio 2021, ha statuito che rientrano nel concetto di “atti impositivi” anche le cartelle notificate come primo ed unico atto con cui si esterna al contribuente la pretesa fiscale (si veda anche la New del 5 maggio 2019).

Tuttavia, lo stesso Presidente della sopra indicata Ordinanza, pochi giorni dopo, per altra situazione simile, ha evidenziato un contrasto giurisprudenziale sull’applicabilità della Rottamazione Liti alle cartelle. Pertanto, ha sollevato la questione alle Sezioni Unite (Cass. Ord. Int. n. 1913 del 28 gennaio 2021).

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L’Ordinanza n. 1590/2021

Veniva impugnata avanti alla Cassazione un diniego di accesso alla definizione liti ex art. 6 D.L. n. 119/2018.

Subito il Supremo Consesso ha voluto, opportunamente, precisare che è corretto impugnare tale diniego avanti alla Cassazione, visto che il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. All’epoca dell’emissione del diniego la causa, relativa alla cartella di pagamento ex art. 36 bis D.p.r. n. 600/1973, era pendete presso la Suprema Corte.

Successivamente i Giudici di legittimità hanno precisato due concetti fondamentali che fanno pendere per la possibilità di rottamare anche le liti con oggetto cartelle di pagamento.

Cosa si intende con “liti pendenti”

La Cassazione subito precisa che il tenore del vecchio “condono” ex art. 16, co. 3, let. A, del D.L. n. 98/2011 non diverge da quello previsto dall’art. 6 del D.L. n. 119/2019 (Rottamazione Liti Bis). Quindi si applica la stessa interpretazione del concetto di “Liti pendenti: “definisce come “lite pendente”, “quella in cui è parte l’Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio”.(Cass. n. 1590/2021)

Cosa si deve intendere con “atto impositivo

La Cassazione, quindi, precisa che il termine “atti impositivi” previsto nell’art. 6 del D.L. n. 119/2018 deve essere riferito ad ogni atto con il quale, per la prima o unica volta, si esterna al contribuente la ripresa impositiva. Vi rientra pertanto anche la cartella ex art. 36bis D.p.r. n. 600/1973, perché essa “non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atto di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante, con conseguente sua impugnabilità, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 546 del 1992, anche per contestare il merito della pretesa impositiva” (Cass. n. 1590/2021).

Quindi la Suprema Corte dichiara illegittimo il diniego di definizione delle liti formulato dall’Agenzia delle Entrate.

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L’Ordinanza Interlocutoria n. 1913/2021 che ha sollevato la questione alle Sezioni Unite

Lo stesso Presidente SORRENTINO ha affrontato una questione similare relativa alla Definizione Liti con oggetto sempre cartelle di pagamento (Cass. n. 1913/2021).

Qui il Supremo Consesso ha ribadito quanto già statuito nell’ordinanza sopra richiamata, ma ha anche dato atto di 3 diversi orientamenti giurisprudenziali in riferimento alla possibile Rottamazione Liti delle Cartelle di pagamento emesse ex art. 36Bis D.p.r. n. 600/1973

Primo orientamento

Da’ una soluzione positiva al problema, ritenendo riconducibile nel concetto di “atto impositivo” anche le cartelle. E’ quello seguito dall’Ord. n. 1590/2021 sopra descritta.

Secondo orientamento

Questo orientamento afferma che non può essere considerato atto impositivo la cartella di pagamento, formata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto è atto che deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente in dichiarazione.

Terzo orientamento

Questo terzo orientamento, che si pone come intermedio rispetto agli altri due delineati sopra, ritiene che la controversia è condonabile sempre che la cartella costituisca primo atto impositivo e vi sia controversia effettiva (sul merito delle pretese), e non apparente, sulla legittimità, sotto qualsiasi profilo della pretesa medesima, tranne che su aspetti relativi a meri errori di calcolo.

Il Collegio, dopo aver precisato di condividere, ovviamente il primo orientamento, ha evidenziato la necessita si sollevare la questione alle Sezioni Unite. Quindi fra alcuni mesi avremo la definitiva decisione se la cartella ex art. 36 bis rientra oppure non rientra nelle Rottamazioni Liti.

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La Cassazione sulle Circolari dell’Agenzia delle Entrate

Nota di merito va anche evidenziata in riferimento al giudizio che la Cassazione ha riposto alle numerose circolari dell’Agenzia delle Entrate sul punto qui in discussone.

Sul punto: “Senza qui soffermarci – (…) – sulla natura di tali circolari, avendo questa Corte ripetutamente chiarito che l’Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute sicché di fronte alle norme tributarie, l’Amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cd. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, [non] costituisce fonte di diritto, e quindi non vincola né i contribuenti né, tanto meno, i giudici (…)” (Cass. n. 1913/2021).

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