rottamazione liti

Rottamazione Liti anche per le cartelle? La questione alle Sezioni Unite

Rottamazione Liti e cartelle

Con l’art. 6 del D.L. n. 119/2018, il legislatore ha previsto anche la “Rottamazione Liti” per gli atti impugnati avanti il Giudice Tributarie, con almeno una delle parti l’Agenzia delle Entrate.  Per calcolare la Rottamazione Liti CLICCA QUI

Sul punto molti problemi sono sorti nell’individuazione degli atti che possono essere oggetto di tale “Rottamazione Liti”: avvisi di accertamento oppure anche le cartelle di pagamento ex art. 36bis/36ter D.p.r. n. 600/1973.

Tale incertezza comportava che molti contribuenti aderivano a tale “Rottamazione Liti” e, successivamente, dopo aver pagato diverse rate del piano di Definizione Agevolata, la stessa Agenzia delle Entrate comunicava il rigetto di tale richiesta “Rottamazione Liti”. Al contribuente, quindi, venivano recuperate tutte le somme, sanzioni ed interessi compresi. Ciò perché l’Agenzia delle Entrate si arroga sempre il diritto di imporre le proprie circolari ai contribuenti ed ai giudici di merito.

Pertanto, al fine di risolvere tale lesiva incertezza, la Cassazione Sez. 5, n. 1913 del 28 gennaio 2021, ha sollevato la questione alle Sezioni Unite affinché venga chiarito se le cartelle ex art. 36bis e/o 36ter del D.p.r. n. 600/1973 possono essere oggetto della Rottamazione Liti” ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 (si veda anche la News del 29 gennaio 2021).

*****

La normativa oggetto dell’ordinanza

Art. 6 del Decreto Legge n. 119/2018 (Definizione agevolata delle controversie tributarie)

“1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.

2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. (…)

6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. E’ esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell’articolo 3 del presente decreto.

8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.

12. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. (…)

La decisione della Cassazione

La Sezione 5 della Suprema Corte individua ben 3 diversi orientamenti in riferimento alla possibilità che le cartelle di pagamento possano rientrate nella “Rottamazione Liti” ex art. 6 del D.L. n. 119/2018.

Primo orientamento (cartella è rottamabile)

Tale orientamento è quello condiviso dalla stessa Sezione 5 della Cassazione (si veda anche la News del 29 gennaio 2021) ed è orientato per una soluzione positiva al problema, ritenendo riconducibile alla natura di “atto impositivo” qualunque atto fiscale che non sia preceduto da altro atto, quindi anche le cartelle di pagamento.

Secondo orientamento (cartella non è rottamabile)

Tale orientamento afferma che non può essere considerato atto impositivo la cartella di pagamento, formata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto è atto che deriva, perché relativa ad una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente in dichiarazione.

Terzo orientamento (intermedio)

Un terzo orientamento, che si pone come mediano rispetto agli altri due, ritiene che la controversia è condonabile sempre che la cartella costituisca primo atto impositivo e vi sia controversia effettiva, e non apparente, sulla legittimità, sotto qualsiasi profilo della pretesa medesima, tranne che su aspetti relativi a meri errori di calcolo.

Pertanto, la Cassazione sezione 5, pur dando atto di voler seguire il primo orientamento, evidenzia l’importanza di avere una decisione unica e rinvia la questione alle Sezioni Unite.

Articoli Correlati

Back to top button