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Rottamazione liti: le novità approvate

La rottamazione liti fiscali dell’art. 11 del D.L. n. 50/2017 prevede la possibile definizione delle liti con l’Agenzia delle Entrate tramite il pagamento di una parte dell’imposta. In altri termini, per le cause iscritte a ruolo prime del 24 aprile 2017 dove come controparte ci sia solo Equitalia o altri enti pubblici, tale causa non può essere oggetto della rottamazione liti fiscali.

Tale D.L. n. 50/2017 è attualmente in fase di conversione in legge presso la V Commissione della Camera dei Deputati. In tale fase possono, però, essere proposta modifiche, anche significative, a tale rottamazione liti.

Pertanto, oltre alla proposta del Vice Ministro all’Economia On. Zanetti, ancora in fase di approvazione, sono già state approvate due modifiche importanti all’art. 11 del D.L. n. 50/2017:

  • EMENDAMENTO 11.21: ”Dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente”. (per vedere il testo originale, clicca qui).

Quindi la possibilità di rottamare le liti non sarà limitata solamente alle controversi con l’Agenzia Fiscale, ma anche agli altri Enti pubblici (Comuni, Provincie, Regioni).

  • EMENDAMENTO 11.13: “Al comma 3 sostituire le parole:con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 con le seguenti: il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto”. (per vedere il testo originale, clicca qui).

Quindi il termine per la rottamazione liti non sarà più la data di iscrizione a ruolo della causa, ma la data di notifica del ricorso alla controparte, entro il 24 aprile 2017.

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