Notifica PEC

Per le notifiche vi è la prevalenza del “DOMICILIO DIGITALE”

“DOMICILIO DIGITALE”

La Cassazione, con l’ordinanza n. 8262 del 24 marzo 2021, ha affrontato, nuovamente, il problema del “domicilio digitale” con il domicilio fisico dell’avvocato. Per meglio comprendere tale “domicilio digitale” si rimanda alla News del 5 febbraio 2021.

Qui riportiamo uno schema per meglio comprendere tale distinzione del “domicilio digitale” con il domicilio fisico in riferimento alla notifica degli atti e nel processo (vedi anche il VADEMECUM informatico).

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QUESTIONESOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
Non è stata indicata la PEC negli atti processuali
Non è stato indicato il domicilio fisico dello studio dell’Avvocato
Non è stato comunicato l’indirizzo PEC all’ordine d’appartenenza (o al registro Re.G.Ind.E.)
La notifica dell’atto processuale (ad esempio appello, ricorso, eccetera) va effettuata ex art. 82 del R.D. n. 37/1934
Quindi:
presso lo studio dell’avvocato se è compreso nella circoscrizione dell’Autorità giudiziaria adita (Tribunale, Corte d’Appello, Cassazione);
presso la cancelleria dell’Autorità giudiziaria adita, se lo studio dell’avvocato NON è compreso nella circoscrizione dell’autorità adita.
(si veda anche Cass. n. 8262/2021; Cass. n. 2460/2021 e Cass. n. 14140/2019).
Non è stata indicata la PEC negli atti processuali
Non è stato indicato il domicilio fisico dello studio dell’Avvocato
E’ stato comunicato l’indirizzo PEC all’ordine d’appartenenza (o al registro Re.G.Ind.E.)
La notifica dell’atto processuale (ad esempio appello, ricorso, eccetera) va effettuata presso la PEC (“domicilio digitale”) comunicato all’ordine d’appartenenza (o al registro Re.G.Ind.E.)*.
(si veda anche Cass. n. 8262/2021; Cass. n. 2460/2021 e Cass. n. 14140/2019).
Non è stata indicata la PEC negli atti processuali
E’ stato indicato il domicilio fisico dello studio dell’Avvocato
E’ stato* comunicato l’indirizzo PEC all’ordine d’appartenenza (o al registro Re.G.Ind.E.)
La notifica dell’atto processuale (ad esempio appello, ricorso, eccetera) va effettuata presso la PEC (“domicilio digitale”) comunicato all’ordine d’appartenenza (o al registro Re.G.Ind.E.)*.
(si veda anche Cass. n. 8262/2021; Cass. n. 2460/2021 e Cass. n. 14140/2019).
E’ stata indicata la PEC negli atti processuali, ma espressamente vi è indicato che è utilizzabile solo per le comunicazioni (che sono diverse dalle notifiche)**
E’ stato indicato il domicilio fisico dello studio dell’Avvocato
E’ stato* comunicato l’indirizzo PEC all’ordine d’appartenenza (o al registro Re.G.Ind.E.)
La notifica dell’atto processuale (ad esempio appello, ricorso, eccetera) va effettuata presso la PEC (“domicilio digitale”) comunicato all’ordine d’appartenenza (o al registro Re.G.Ind.E.)*.
(si veda anche Cass. n. 8262/2021; Cass. n. 2460/2021 e Cass. n. 14140/2019).
E’ stata indicata la PEC negli atti processuali (senza che vi sia indicato che la PEC è utilizzabile solo per le comunicazioni)**
E’ stato indicato il domicilio fisico dello studio dell’Avvocato
E’ stato* comunicato l’indirizzo PEC all’ordine d’appartenenza (o al registro Re.G.Ind.E.)
La notifica (ad esempio appello, ricorso, eccetera) può essere effettuata (è equivalente) sia:
– alla PEC (“domicilio digitale”) comunicato all’ordine d’appartenenza (o al registro Re.G.Ind.E.)*;
– alla PEC indicata negli atti processuali*
(si veda anche Cass. n. 8262/2021; Cass. n. 2460/2021 e Cass. n. 14140/2019).

* Nel caso in cui la PEC comunicata all’ordine d’appartenenza non sia valida, oppure sia inaccessibile per cause non imputa al destinatario, la notifica va effettuata a sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934;

** La PEC indicata negli atti deve essere diversa da quella comunicata all’ordine d’appartenenza o da quella indicata in Re.G.Ind.E.

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