Sostituzione Processuale

Il Riscossore è il sostituto processuale del Agenzia delle Entrate

Sostituto processuale

Spesso, quando si cita in giudizio solo il Riscossore avanti ai Giudici Tributari, l’ex-Equitalia si dichiara carente della legittimazione a resistere con il contribuente e chiede al Giudice di far chiamare in giudizio anche l’Ente creditore (l’Agenzia delle Entrate) per integrare il contraddittorio.

Finalmente una ordinanza della Cassazione (Cass. n. 8808 del 30 marzo 2021) spiega bene che tale comportamento processuale è errato e che non serve far chiamare in causa anche l’Agenzia delle Entrate, perché non vi è alcuna lesione del contraddittorio.

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La fattispecie oggetto dell’ordinanza

Con ricorso notificato all’Ex-Equitalia una società contribuente impugnò davanti alla CTP una cartella di pagamento recante somme iscritte a ruolo per complessivi € 269.631,36 a titolo di IRES per l’anno di imposta 2005. Con il ricorso si formulavano i seguenti motivi:

  • inesistenza della notificazione della cartella (in violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 149 c.p.c.),
  • l’assenza di sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell’Ufficio (Agenzia delle Entrate) o di un soggetto dallo stesso delegato, in violazione dell’art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1073;
  • il mancato invito del contribuente a fornire chiarimenti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni, in violazione degli artt. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, 6, comma 5, I. n. 212 del 2000 e 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997;
  • il difetto di sottoscrizione della cartella di pagamento in violazione dell’art. 125 c.p.c.;
  • l’insussistenza della pretesa tributaria dedotta a fondamento della cartella.

La CTP respinse il ricorso dichiarando la carenza di legittimazione passiva della Ex-Equitalia, rispetto alle contestazioni della pretesa impositiva e respingendo le doglianze relative alla cartella di pagamento e alla sua notificazione.

La società contribuente propose appello avverso la suddetta pronuncia ribadendo i motivi svolti a sostegno del ricorso di prime cure.

La CTR accolse l’impugnazione sul presupposto che, spettando la legittimazione passiva all’ente titolare della pretesa tributaria (Agenzia delle Entrate), era onere dell’Agente della riscossione chiamarlo in causa, senza la necessità dell’autorizzazione del giudice, al fine di evitare di rispondere dell’esito della lite; che non avendo provveduto a chiamare in causa l’Amministrazione finanziaria, l’Agente della riscossione non solo non poteva considerarsi carente di legittimazione, ma, in forza dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, avrebbe dovuto difendersi anche in merito alle contestazioni relative alla sussistenza della pretesa impositiva.

Avverso tale decisione il Riscossore propone ricorso in Cassazione.

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Articoli di riferimento

Art. 81 c.p.c. (Sostituzione processuale)

Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.”

Art. 39. D.Lgs. del 13 aprile 1999 n. 112 (Chiamata in causa dell’ente creditore)

Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.

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La decisione della Cassazione

Come già anticipato, la Suprema Corte, con tale Ordinanza, spiega bene il rapporto tra Riscossore ed Agenzia delle Entrate in processo e la NON carenza di contraddittorio.

Innanzitutto, precisiamo che nessuno può far valere in processo i diritti di altri, salvo i casi specifici stabiliti dalla legge. Questa è la ratio dell’art. 81 c.p.c. I casi specificatamente stabiliti dalla legge sono, appunto, i casi in cui è possibile la sostituzione processuale. In buona sostanza, tale sostituzione processuale vi è quando una parte processuale sta in giudizio per se stessa, ma anche per un’altra parte.

Uno dei casi espressamente previsti dalla legge è quello tipizzato nell’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999.

In altri termini, se il contribuente impugna un atto della riscossione solo verso l’Agente della Riscossione, ma tra i motivi sono formulate anche pretese verso l’Agenzia delle Entrate, allora:

  • NON vi è alcuna carenza di legittimazione a resistere del Riscossore. Quest’ultimo, ex art. 81 c.p.c. ed ex art. 39 del D.L.gs. n. 112/1999, sta in giudizio per sé, ma anche come sostituto processuale anche dell’Agenzia delle Entrate;
  • Di conseguenza non vi è alcuna lesione del contraddittorio;
  • Il giudice non può ordinare alcuna chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate (l’unico caso è solo quando il Riscossore si costituisce in giudizio entro i 60 giorni dal ricevimento della notifica del ricorso, ex art. 23, co. 3, D.Lgs. n. 546/1992, si veda News del 17/7/2020).
  • Il Riscossore può solamente sollecitare l’Agenzia delle Entrate per farla intervenire in processo (è la cosiddetta litis denunciatio).

Inoltre, la Cassazione precisa anche in riferimento alle conclusioni dello stesso Riscossore:

  • “la società della riscossione non ha formulato un’istanza di chiamata in causa dell’Agenzia delle entrate rispondente, sotto il profilo contenutistico, al paradigma di cui agli artt. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 269 cod. proc. civ., avendo la stessa richiesto alla Commissione tributaria provinciale «in via preliminare accertata la totale estraneità di Equitalia Nomos s.p.a. ai fatti per cui è causa […] dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’Agente della riscossione e […] conseguentemente onerare parte ricorrente a disporre la chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate […] in quanto litisconsorte necessario». Per contro, affinché possa ritenersi configurabile una valida chiamata di terzo, la parte convenuta, nel redigere la comparsa di risposta, deve assolvere ad un duplice adempimento di carattere contenutistico consistente nell’espressa formulazione della domanda di chiamata del terzo in causa, corredata dell’esposizione dei fatti e delle ragioni sui quali trova fondamento, e nella formulazione di un’istanza rivolta al giudice di spostamento dell’udienza al fine di garantireal terzo, una volta che abbia luogo la sua evocazione in giudizio, i termini a comparire” (Cass. n. 8808/2021)

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