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Ecco il nuovo Decreto n. 44 del 01 Aprile 2021, spiegato

Nuovo Decreto Legge

Nella serata del 30 marzo 2021 il Governo ha emanato il nuovo Decreto Legge al fine di coordinare al meglio le restrizioni, le esigenze lavorative e scolastiche, nonché la campagna vaccinale. Tale Decreto posticipa le restrizioni già stabilite dal D.P.C.M. del 02 marzo 2021 con aggiunte alcune modifiche (per vedere le condizioni delle Zone, CLICCA QUI, per conoscere quando potrai vaccinarti, CLICCA QUI).

Inoltre, dal 26 aprile 2021 il Governo ha stabilità nuove regole per gli spostamenti e per le nuove riaperture, CLICCA QUI per scoprire TUTTE le novità di tale Decreto Riaperture (per conoscere le caratteristiche del Decreto Sostegni, CLICCA QUI; per scoprire il sito del Governo e le FAQ per i movimenti delle singole regioni, CLICCA QUI; per conoscere quando potrai vaccinarti, CLICCA QUI.)

Per conoscere le TUTTE i limiti e le condizioni per i contributi a fondo perduto del Decreto SOSTEGNI, CLICCA QUI

Qui riportiamo il nuovo Decreto Legge con indicato le novità rispetto al precedente D.P.C.M.

Ecco il nuovo Decreto:

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Ecco il D.P.C.M. del 02/03/2021:

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Validità del DecretoTale decreto è valido dal 7 aprile 2021 fino al 30 aprile 2021
Italia tutta in Zona ARANCIONE e Zona ROSSAL’art. 1 di tale decreto esclude le ZONA GIALLA per tutta l’Italia (salvo modifiche con delibera del Consiglio dei Ministri in base all’andamento dei contagi). In buona sostanza, fino al 30 aprile 2021 alla ZONA GIALLA si applicano le restrizioni della Zona ARANCIONE.
Vi saranno solamente Zone ARANCIONI e Zone ROSSE (anche per le provincie autonome).
Apertura delle ScuoleDal 7 aprile 2021 saranno in presenza al 100% per le Zone ROSSE:
–  tutti i bambini della scuola dell’infanzia, delle elementari e del primo anno delle scuole medie.  

Per le Zone ARANCIONI (e quelle GIALLE istituite con apposita delibera del Consiglio dei Ministri) saranno in presenza al 100%:
– tutti i bambini della scuola dell’infanzia, delle elementari e del primo anno delle scuole medie; – tutti i bambini anche del secondo e del terzo anno delle scuole medie.
– Saranno invece in presenza almeno per il 50% fino ad un massimo del 75% gli alunni delle scuole superiori  

I Governatori di tutte le Regioni ed i Presidenti delle provincie autonome non potranno adottare provvedimenti più restrittivi per lo svolgimento delle lezioni in presenza.
Scudo penale per chi vaccinaL’art. 3 del Decreto Legge prevede uno “Scudo penale” per gli operatori sanitari che somministrano i vaccini (in riferimento agli reati previsti e punti dagli artt. 589 e 590 c.p.).
La non punibilità è relativa alla corretta somministrazione del vaccino secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione
Medici ed infermieri, obbligo vaccinoL’art. 4 del Decreto Legge prevede l’obbligo per tutti gli operatori sanitari, infermieri e medici, nonché farmacisti di vaccinarsi.
Le regioni dovranno comunicare gli operatori che non vogliono vaccinarsi che potrebbero subire la sospensione dell’attività professionale.
Entrata in vigoreIl presente Decreto legge entrerà in vigore lo steso giorno della sua pubblicazione: 01 aprile 2021
Udienze per tutti i tipi di processi da remoto fino al 31 luglio 2021Il Decreto Legge proroga la sospensione delle udienze in presenza fino al 31 luglio 2021 (salvo le solite eccezioni).
L’obbligo di svolgere le udienze da remoto o in forma scritta è relativo a tutti i processi.

Si consideri che tale scadenza (31 luglio 2021) coincide con l’inizio della sospensione delle udienze per la pausa estiva (dal 1 al 31 agosto). Di conseguenza la possibilità di svolgere udienze in presenza vi potrà essere solamente a settembre 2021

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