Notifica

Relata di notifica senza l’indicazione delle ricerche, l’atto è nullo

Assenza assoluta e assenza relativa

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 9292 del 7 aprile 2021, da’ una chiara individuazione su come il Riscossore deve eseguire le notifiche degli atti, in caso di assenza del destinatario.

Per la Cassazione, l’agente notificatore DEVE indicare nella relata di notifica le ricerche che lo hanno indotto a considerare totalmente assenze il destinatario all’indirizzo indicato negli atti da consegnare. In caso contrario la notifica è nulla.

*****

Le norme di riferimento

Art. 60 (Notificazioni tributarie)

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

(…)

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione;”

Art. 140 c.p.c.  (Irreperibilità relativa)

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento

Art. 143 c.p.c. (Assenza assoluta)

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, [e mediante affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede].

Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte”

*****

La fattispecie dell’ordinanza

Un contribuente ha proposto ricorso avverso l’avviso d’accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate, relativamente all’anno d’imposta 2008, in materia di Irpef.

Il contribuente ha affermato di essere venuto a conoscenza di tale avviso di accertamento solamente tramite la richiesta di estratto di ruolo. Pertanto, eccepiva l’inesistenza/nullità della notifica di tale avviso di accertamento.  

La CTP rigettava il ricorso.

Formulato appello la CTR ha confermato la regolare notifica dell’avviso di accertamento ed ha rigettato l’impugnazione.

La CTR ha ritenuto che la notifica dell’avviso di accertamento al contribuente fosse ritualmente avvenuta il 20 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 (assenza assoluta, per maggiori info CICCA QUI) , tramite messo notificatore, il quale aveva provveduto al deposito dell’atto presso la casa comunale ed alla successiva affissione dell’avvenuto deposito all’albo comunale.  

Sempre per la CTR, il ricorso a tale procedura di notificazione dell’atto impositivo era legittimo, in quanto sebbene dal certificato anagrafico acquisito agli atti il contribuente risultasse, al momento della notifica, residente nel medesimo indirizzo menzionato nella relata del messo, tuttavia il 21 luglio 2012 un precedente tentativo di notifica, a mezzo posta, allo stesso destinatario e presso la medesima residenza anagrafica, non si era perfezionato, in conseguenza dell’irreperibilità del destinatario.

Quindi per la CTR questi elementi erano sufficienti per la regolare notifica in caso di assenza assoluta del contribuente (assenza assoluta, per maggiori info CICCA QUI).

Contro la sentenza della CTR il contribuente formulava ricorso in Cassazione per far dichiarare la inesistenza o, quantomeno, la nullità della notifica, per violazione della procedura di notificazione posta in essere dall’agente notificatore

*****

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte da’ ragione al contribuente. Questo sta anche a dimostrare che se i presupposti giuridici sono stati ben inquadrati fin dal primo grado, non si deve aver timore di insistere con la causa fino alla Cassazione (anche per le dubbie sentenze dei giudici tributari).

Per la Suprema Corte la pretesa relativa all’Avviso di accertamento, impugnato tramite la sua conoscenza con la copia dell’estratto di ruolo, è illegittima per nullità della notifica.

Il Supremo Consesso, parte dal presupposto che, in caso di mancata consegna direttamente al destinatario (o ad altri soggetti legittimati a ricevere il plico), vi sono due modalità di notifica:

  • Notifica in caso di assenza relativa (il destinatario è lì residente, ma momentaneamente assente, per maggiori info CLICCA QUI);
  • Notifica in caso di assenza assoluta (il destinatario NON è più lì residente ed è irrintracciabile, per maggiori info CLICCA QUI).

La Cassazione individua la seconda modalità di notifica: assenza assoluta

Prima che il notificatore attivi le modalità di notifica in caso di assenza assoluta egli deve eseguire obbligatoriamente tali attività:

  1. Controllare che anagraficamente il destinatario non sia lì residente e non si sappia dove sia residente;
  2. Abbia posto in essere in loco alcune ricerche per confermare che il destinatario non è lì residente (ad esempio: la carenza di nome indicate nel campanello, la richiesta di informazioni ai vicini di casa, eccetera);
  3. Abbia annotato tali ricerche nella relata di notifica a comprova della regolare scelta di notificare in assenza assoluta

Su tale ultimo punto la Cassazione indica l’obbligatorietà di indicare tali ricerche nella relata.

In caso di assenza di tali indicazioni espresse in relata non vi sarà prova che l’agente notificatore abbia legittimamente scelto la corretta modalità di notifica. Di conseguenza sarà nulla la notifica posta in essere in caso di assenza assoluta, con illegittimità di tutto l’atto di accertamento.

Articoli Correlati

Back to top button