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Il fisco non può pretendere il pagamento dei tributi del defunto se vi è stata rinuncia

Erede non eredità i debiti

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 21006 del 22 luglio 2021, ha precisato che, in caso di rinuncia all’eredità, il Fisco non può pretendere il pagamento dei tributi dagli eredi.

L’effetto derivante dalla rinuncia è immediato e consiste nella decadenza del diritto ad accettare. Tale rinuncia ha effetto anche sui debiti del De Cuius anche nel periodo intercorrente dall’apertura della successione e l’effettiva rinuncia.

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La fattispecie

In data 22.5.2012, l’Agenzia delle Entrate notificò a diversi soggetti – quali pretesi eredi del De Cuius, e già titolare della ditta individuale, avviata 1’11.1.2005 e cessata alla data della sua morte – un avviso di accertamento per il recupero di IRES, IRAP e IVA, relative all’anno d’imposta 2005, e ciò in relazione ad una fattura emessa per l’importo imponibile di € 250.000,00. Proposto ricorso dai predetti, la C.T.P. di Brindisi lo rigettò con sentenza n. 113/4/08.

La C.T.R. per la Puglia, sez. st . di Lecce, accolse però l’appello degli eredi, riformando la prima decisione ed in particolare osservando che era intervenuta nelle more (nel corso del 2012) la rinuncia all’eredità degli stessi appellanti, non preclusa dalla presentazione della dichiarazione di successione, sicché essi non potevano considerarsi eredi del De Cuius.

L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione.

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La decisione della Corte

Come sopra anticipato, la Suprema Corte ha affermato l’effetto immediato della rinuncia dell’eredità anche rispetto ai debiti tributari.

Inoltre, la Cassazione ha precisato che nulla rileva sulla possibilità, per gli eredi, di poter revocare tale rinuncia, entro 10 anni dalla morte del De Cuius.

Precisamente: “Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del “de cuius”, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili “ex lege” o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c. c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra í successibili” (Cass. n. 21006/2021)

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