NotificaNotifica PEC

Non sussiste collegamento tra documento informatico e notifica PEC

Notifiche PEC

La Cassazione, con la sentenza n. 115021 gennaio 2021, ha affrontato la problematica della notifica di copia analogica (cartacea) di un avviso di accertamento, firmato digitalmente, ma NON notificato tramite PEC.

La questione, in buona sostanza, era se era legittima la firma elettronica su un documento poi notificato con modalità cartacee.

Per la Suprema Corte non sussiste un necessario collegamento tra il documento informatico e la notifica PEC.

E’ quindi possibile la notifica con PEC di documento nato cartaceo, se presenta l’attestazione di conformità con l’originale.

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La fattispecie oggetto della Sentenza

La CTR rigettava l’appello dell’Agenzai delle Entrate e confermava la sentenza della CTP.

La CTR confermava l’annullamento dell’Avviso di accertamento, in particolare perché riteneva fondata l’eccezione preliminare relativa alla carenza di valida sottoscrizione dell’avviso impugnato che non recava firma autografa bensì digitale e risultava notificato in copia cartacea, anziché a mezzo PEC;

Per di più la CTR precisava che la firma a stampa (ai sensi dell’art. 1, comma 375, della I. n. 311 del 2014) era ammissibile solo per gli accertamenti emessi a seguito di procedure automatizzate.

L’apposizione di una firma digitale ad un avviso di accertamento notificato prima del 27-1-2018 era causa di nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione.

Solo per gli atti notificati a decorrere dall’1-7-2017 la combinazione firma digitale/notifica a mezzo PEC consentiva il rispetto della procedura informatica della normativa vigente ratione temporis.

Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha premesso che la regola generale è diventata l’utilizzazione dei documenti informatici e l’uso dell’analogico è una eccezione.

Inoltre, sempre la Corte ha precisato che gli atti impositivi non rientrano tra gli atti emessi nell’ ”esercizio” nelle attività di verifica, ispezione e di controllo. Questi ultimi sono preliminari agli atti impositivi.

Precisati tali passaggi il Supremo Consesso ha statuito:

Nella specie risulta incontestato, e comunque provato, che l’atto impositivo notificato in copia cartacea presentava l’attestazione di conformità all’originale e tanto è sufficiente a dimostrare l’avvenuta sottoscrizione dell’atto ed a conferirgli un valore probatorio equiparato all’originale informatico (in tema di sentenze sottoscritte digitalmente vedi Cass. n. 15074 del 2017).

Non sussistendo alcun indispensabile o necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo PEC, nulla impedisce che una copia analogica di un documento informatico conforme all’originale venga notificata secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo posta” (Cass. n. 1150/2021)

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