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Cambio residenza, la notifica va SOLO all’indirizzo indicato in anagrafe

Il Fisco deve attenersi solo a quanto indicato in anagrafe

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 52 del 03 gennaio 2019, ribadisce e precisa le modalità di notifica degli atti tributari (cartelle ed avvisi di accertamento) alle persone fisiche. L’Amministrazione Finanziaria deve notificare l’atto all’indirizzo indicato nell’anagrafe tributaria, nulla rileva eventuali altre comunicazioni ricevute dal contribuente sull’indicazione di altri luoghi.

Già con la nostra news del 17/12/2018 abbiamo specificato la distinzione tra:

  • assenza relativa (cioè temporanea del destinatario o di altri soggetti autorizzati a ricevere l’atto);

  • assenza assoluta (impossibilità di consegnare l’atto perché il domicilio fiscale del contribuente non è individuabile).

Ora, con tale sentenza, la Cassazione inserisce e delimita le modalità di comunicazione del cambio di domicilio fiscale sia per la persona fisica (residenza) sia per la persona giuridica (sede legale), nonché i relativi obblighi dell’Amministrazione Finanziaria.

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Domicilio fiscale, quando decorre per il Fisco la modifica

L’art. 60 (e l’art. 58) D.p.r. n. 600/1973 (e l’art. 56 D.p.r. n. 633/1972 per l’IVA che lo richiama) disciplina e regola la notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle nonché dei successivi atti esattivi del Riscossore (richiamato dall’art. 26 D.p.r n. 602/1973).

In particolare, qui, tentiamo di sunteggiare quando decorre per il Fisco la modifica del domicilio fiscale, in relazione alle modalità di comunicazione della variazione.

Come sopra anticipato, per le persone giuridiche (società, enti, eccetera) il domicilio fiscale è la sede legale; per le persone fisiche, invece, il domicilio fiscale è la residenza anagrafica.

L’art. 60, comma 3, del D.p.r. n. 600/1973 prevede 2 modalità di comunicazione della modifica di tale domicilio fiscale e quando decorre per il Fisco tale modifica:

  • Persone Fisiche: la modifica della residenza deve avvenire SOLO con la comunicazione all’anagrafe comunale e, per il Fisco, tale modifica ha effetto dopo 30 giorni

  • Persone Giuridiche: la modifica della sede legale va effettuata:

    1. con la comunicazione ai fini IVA (artt. 35 e 35ter D.p.r n. 633/1972);

    2. per i soggetti diversi dalle persone fisiche (non obbligati a presentare le dichiarazioni IVA) con la domanda con cui si richiede il numero del codice fiscale.

    Non è sufficiente, quindi, la semplice comunicazione alla Camera di Commercio. Tale modifica ha effetto, sempre per il Fisco, dopo 30 giorni dalla comunicazione.

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La decisione della Cassazione

Sul punto il Supremo Consesso ha precisato che:

  • il contribuente persona fisica, in ipotesi di mera variazione o modificazione dell’indirizzo del suo domicilio fiscale non è assoggettato – a differenza delle persone giuridiche, società od enti privi di personalità giuridica (…) – ad alcun specifico onere della relativa comunicazione all’ufficio tributario competente, in quanto è la stessa legge ad attribuire efficacia, ai fini delle notificazioni di cui all’art. 60 comma 1, alla intervenuta variazione anagrafica dopo il decorso di un termine dilatorio, stabilito, con ogni evidenza, a favore degli uffici tributari che debbano eseguire una delle notificazioni stesse” (Cass. n. 52/2019).

Per di più la Suprema Corte ha statuito che nulla rilevano, per le persone fisiche eventuali altre comunicazioni. Il Fisco deve SOLAMENTE attenersi alle indicazioni presenti nell’anagrafe comunale:

  • (…) donde il dovere dell’Ufficio di effettuare la notificazione nel nuovo indirizzo anagraficamente iscritto, a decorrere dal 25/1/2008, essendo trascorso il termine dilatorio di sessanta giorni (1) dalla variazione anagrafica costituita dall’intervenuto cambio di domicilio, cosa che nella specie non risulta avvenuta” (Cass. n. 52/2019).

 

(1) Nel testo originale dell’art. 60, comma 3, D.p.r. n. 600/1973 il termine era di 60 giorni, ma con la modifica dell’art. 37, comma 27, del D.L. n. 223/2006, il termine è stato ridotto a 30 giorni

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