NotificaPoste Italiane e Poste Private

Poste private: ancora inesistente la notifica di atti tributari sostanziali e processuali

La legge che ha inserito la notifica con Poste Private non è retroattiva

La notifica di atti tributari tramite Poste Private è da ritenersi ancora inesistente e la normativa che ha introdotto tale possibilità per soggetti privati (Legge n. 124/2017) non è retroattiva.

Questo è il principio ribadito dalla Suprema Corte, con l’ordinanza n. 8089 del 03 aprile 2018, che ha confermato tale principio già affermato da precedenti pronunce: Cass. n. 3010/2018 e dalla Cass. n. 234/2018 e Cass. 23887/2017.

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La fattispecie

Una contribuente contestava un avviso di accertamento emesso dal Comune per tributi ICI per l’anno 2007.

La CTP dichiarava inammissibile il ricorso perché notificato al Comune tramite Posta Privata. La contribuente formulava appello alla CTR, ma la Commissione Regionale confermava la sentenza della CTP.

Infine, la Contribuente espletava ricorso in Cassazione evidenziando, in particolare, che la notifica tramite Posta Privata equivale a consegna diretta dell’atto. Inoltre, tale modalità di consegna non rende la notifica inesistente, ma, al più, nulla, sanabile dalla costituzione in giudizio di controparte.

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La decisione

La Suprema Corte ha, come sopra anticipato, ha affermato:

  • L’art. 1, commi 57 e 58, Legge n. 124 del 4 agosto 2017 ha abrogato tale 4 del D. Lgs. n. 261/1999. Tale art. 1 ha inserito la possibilità di rilasciare nuove licenze a soggetti diversi dalle Poste Italiane. Quindi dal 10 settembre 2017 la notifica di atti tributari può essere fatta anche con Poste Private (solo per le notifiche previste dalla Legge n. 890/1982, non quindi le notifiche “dirette” ex art. 26, comma 1, secondo periodo, D.p.r n. 602/1973);
  • La possibilità di notifica con Poste Private non è subito attiva dal 10 settembre 2017, ma quando l’autorità nazionale di regolamentazione (AGCOM) rilascia le previste nuove licenze individuali a tali società private;
  • La normativa di cui all’art. 1 della Legge n.124/2017 non ha alcuna efficacia retroattiva. A tale norma “dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all’art. 11, comma 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica del ricorso da parte del ricorrente avverso la cartella di pagamento impugnata, avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandata” (Cass. n. 8089/2018).

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