Ruolo

Il contribuente ha interesse ad impugnare il ruolo

Impugnabilità del ruolo

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, benché l’estratto di ruolo non sia atto autonomamente impugnabile, in quanto documento interno all’amministrazione, il contribuente debitore può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella di pagamento, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione” (Cass. Ord, n. 27860 del 12 ottobre 2021).

Questa è la decisione ultima della Suprema Corte sull’ennesima questione dell’impugnabilità del ruolo da parte del contribuente (si vedano anche le altre New sul Ruolo, CLICCA QUI).

Subito si precisa che l’atto impugnato è il ruolo e non l’stratto di ruolo, rilasciato dal Riscossore.

In poche parole, fisicamente si impugna l’estratto di ruolo, ma deve essere indicato nel ricorso che la vera impugnazione sono le pretese tributarie indicate nel ruolo (che è di proprietà dell’Agenzia delle Entrate) e poi riportate sulle cartelle mai notificate

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La fattispecie oggetto dell’Ordinanza

Una società contribuente impugnava il ruolo tramite l’estratto di ruolo rilasciato dal Riscossore. Affermava inoltre di non aver mai ricevuto la notifica delle relative cartelle. L’oggetto dell’impugnazione erano tributi nazionali e locali (TARSU, Registro, IRPEF, IVA eccetera).

Faceva, quindi, valere le rispettive prescrizioni (per conoscere le prescrizioni per singoli tributi, CLICCA QUI).

Si la CTP che la CTR rigettavano le doglianze della Contribuente e la CTR si “inventava” che può essere impugnato solo il ruolo notificato (presumo intendesse la cartella n.d.A.)

La società ricorreva in Cassazione.

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La decisione della Cassazione

Orbene, per l’ennesima volta un contribuente ha dovuto rivolgersi alla Suprema Corte per poter aver giustizia, visto che i giudici di merito si ostinano a non seguire i principi della Cassazione, oppure non li vogliono capire.

Il Supremo Consesso, come sopra anticipato, ha confermato l’impugnabilità del ruolo (in caso di mancata notifica delle cartelle) ed ha ritenuto ammissibile il ricorso della società contribuente rinviando la causa ad altra Commissione della CTR.

Inoltre, ha precisato:

“L’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Deve, quindi, ritenersi consentita la ammissibilità della impugnazione che investa l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, dei quali il contribuente deduca la nullità per difetto di notificazione con le relative conseguenze in punto di tempestivo esercizio del potere impositivo” (Cass. n. 27860/2021).

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