Cancellazione SocietàCartelle di pagamento

Cancellazione Società: basta la notifica della cartella al socio per i debiti sociali

Cancellazione Società

Per la Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 31904 del 5 novembre 2021, al socio di società cancellata può essere fatto valere subito l’avviso di accertamento notificato alla società (titolo esecutivo ex art. 477 c.p.c.).

In buona sostanza, il Fisco può richiedere i debiti sociali al socio con la semplice notifica della semplice cartella (si veda News del 18/12/2019).

Vi è obbligo dei soci, di società cancellata, di corrispondere, pro quota, ex art. 2495 c.c. (come successori) ed ex art. 26 D.p.r. n. 602/1973 (come responsabilità).

Non vale più il “limite” della effettiva distribuzione delle somme nel bilancio di liquidazione, come presupposto dell’azione del Fisco verso il socio, per i debiti sociali (si veda News del 16/03/2021).

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Fattispecie oggetto dell’ordinanza

Un contribuente, socio e liquidatore di una società riceveva un avviso di accertamento in testato alla società stessa.

Veniva impugnato tale atto avanti la CTP che poi veniva dichiarato interrotto, a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, in data 27.1.2009.

Il processo non veniva riassunto e lo stesso si estingueva (facendo, però, diventare definitivo l’avviso di accertamento notificato alla società).

Successivamente lo stesso contribuente, ex socio ed ex liquidatore della società, riceveva subito una cartella di pagamento con la quale veniva intimato il pagamento dei debiti sociali (oggetto del precedente avviso di accertamento) nei limiti della rispettiva quota sociale pari al 33%.  

A ruolo veniva iscritta direttamente in capo al ex socio la quota di debito della società estinta.

Impugnata detta cartella dinanzi alla C.T.P., questa accolse il ricorso, annullandola, stante il difetto di autonoma contestazione, nonché il difetto di prova della percezione di utili da parte del socio.

La C.T.R., però, accolse l’appello dell’Ufficio, rilevando la legittimità della cartella impugnata ed osservò, in particolare, che l’accertamento in capo alla società era divenuto definitivo ed incontestabile, a seguito dell’estinzione del precedente giudizio.

Inoltre, la CTR precisava che il contribuente era pienamente a conoscenza del detto contenzioso (tanto da aver impugnato l’avviso di accertamento quale liquidatore).

Infine, sempre la CTR affermò che il socio è responsabile nei limiti di cui all’art. 2495 c.c., ovvero dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, ma che la prova dell’esenzione da responsabilità resta a carico del socio, che nella specie non l’aveva fornita.

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Norme di riferimento

Art. 2495 c.c.

“Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma

Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell’articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere.

Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”.

Art. 477 c.p.c.

Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto

Art. 36 D.p.r n. 602/1973 (si veda la News del 25/10/2021)

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La decisione della Corte

La Cassazione, ripercorrendo tutte le vicende processuali sul punto, ha statuito, in sintesi:

  1. La ratio dell’art. 2495 c.c., come interpretato dalle Sentenze delle Sezioni Unite n. 6070 e 6071 del 2013, era quella di impedire che un atto esclusivo della società debitoria (la sua cancellazione), che sfugge al controllo del creditore, possa espropria il creditore stesso del suo credito;
  2. In caso di estinzione (per cancellazione) della società, i soci subentrano nel medesimo debito della società, nei limiti del capitale posseduto. Non rileva quanto abbiamo ricevuto dal bilancio di liquidazione.
  3. Il creditore ha sempre l’interesse ad attivarsi verso il socio della società cancellata per poter formarsi il titolo da far eseguire (nel caso avviso di accertamento o iscrizione a ruolo),
  4. Il Fisco (come ogni creditore) può attivare, il titolo formato anche verso la società estinta, verso il socio (erede), applicando le disposizioni dell’art. 477 c.p.c., precisamente: “Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo

E’, quindi, questo il passaggio centrale di tale sentenza:

una volta formato definitivamente l’avviso di accertamento verso la società (come nel nostro caso), il fisco può attivarlo, ex art. 477 c.p.c., direttamente verso l’erede, per la sua quota: l’ex socio.

Viene, pertanto, precisato che non è necessario notificare al socio l’avviso di accertamento, essendo sufficiente la notifica della cartella di pagamento.

Quindi, l’iscrizione a ruolo può avvenire anche dopo la cancellazione della società, e può essere intestata all’ente ormai estinto oppure al socio, in quanto esso, a questi fini, è paragonato a un erede.

In riferimento, invece, alla procedura ex art. 36 D.p.r. n. 602/19873, la Cassazione ha ribadito che tale procedura è relativa ad una responsabilità, avente titolo autonomo e di natura sostanzialmente civilistica.

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