In generale sugli atti tributari
Forfettari e obbligo fattura elettronica
Fattura elettronica e forfettari

Il legislatore, con l’art. 18 del D.L. n. 36/2022, ha previsto, a decorrere dal 01 luglio 2022, l’obbligo di emissione fattura elettronica anche per i forfettari e i contribuenti in regime “di vantaggio”, nonché una disapplicazione della sanzioni
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Qui riportiamo un utile e veloce schema per analizzare la novella legislativa
Soggetti interessati ed eccezione | All’obbligo dell’emissione della fattura elettronica sono interessati i seguenti soggetti: ‐ contribuenti in regime forfetario; ‐ contribuenti in regime “di vantaggio”; ‐ associazioni sportive dilettantistiche; che, nel periodo precedente, hanno conseguito proventi per un importo non superiore ad € 65.000. ECCEZIONE. È stata però prevista una deroga: sino al 31 dicembre 2023 l’obbligo di fatturazione elettronica non riguarda i soggetti passivi IVA che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ad € 25.000. |
Vantaggi dall’emissione di fatture elettroniche: riduzione termini di accertamento | L’obbligo di emissione di fatture elettroniche (per i soggetti in regime forfetario o di vantaggio, al di sopra della soglia di ricavi o compensi pari ad €25.000 annui), vi è l’agevolazione che consente la riduzione di due anni dei termini di accertamento (ai fini IVA e dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo). Questo nel caso in cui sia garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore ad € 500. |
Sanzioni: disapplicazione | Si evidenzia, inoltre, che l’art. 18 del del D.L. n. 36/2022 consente nel terzo trimestre 2022, per i soggetti in regime forfetario e “di vantaggio”, l’emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza, però, applicazione di sanzioni. Tale disapplicazione delle sanzioni è previsto solamente, si ripete, per il primo trimestre del 2022. |