Imposta di registro

Avviso di liquidazione: se “nasconde” l’aliquota proporzionale per gli interessi è illegittima, per difetto di motivazione

Avviso di Liquidazione e motivazione

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 11284 del 07 aprile 2022, ha confermato l’immanente difetto di motivazione degli avvisi di liquidazione emessi dal Fisco. Atti che hanno per oggetto il pagamento dell’imposta di registro (ad esempio quella richiesta per la registrazione dei Decreti Ingiuntivi).

Sul punto qui in analisi, l’Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento di una imposta di registro, “combinata”.

La presta fiscale aveva in sé l’imposta di registro fissa e quella proporzionale per gli interessi, ma non si comprendeva tale “scorporamento” dalla risicata motivazione dell’atto (per maggior info sull’imposta di registro, CLICCA QUI).

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La fattispecie oggetto della pronuncia

Una BANCA impugnava l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto il pagamento di euro 20.245,00, a titolo di imposta di registro, in relazione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale.

La CTP accoglieva il ricorso della contribuente affermando che lo “scarno” contenuto motivazionale dell’avviso di liquidazione non consentiva di evincere “quali siano i presupposti di fatto e diritto che stanno a fondamento della pretesa erariale (art. 7 legge n. 212 del 2012)” e, quanto alla contestazione concernente l’art. 40 del d.p.r. n. 131 del 1986, che fosse dovuta l’imposta di registro in misura fissaai decreti ingiuntivi esecutivi comportanti condanna al pagamento di somme da parte del debitore principale e del fideiussore o anche solamente nei confronti di quest’ultimo sia esso soggetto Iva o non soggetto Iva, nel caso in cui il credito derivi da un’operazione soggetta ad Iva“.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello.

La CTR respingeva le censure formulate dall’appellante rilevando che la motivazione deve “garantire la conoscenza e l’informazione” del contribuente per cui, “nei provvedimenti dell’A. f., al fine di realizzarne in pieno l’anzidetta finalità informativa, devono confluire tutte le conoscenze dell’Ufficio tributario e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l’iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, dopo aver svolto un excursus giurisprudenziale, ha rigetto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, precisando che la motivazione dell’avviso di liquidazione è composta dall’avviso stesso, ma anche dal titolo da cui deriva il pagamento dell’imposta (tipo il Decreto Ingiuntivo, oggetto della sentenza).

Sul punto la Cassazione ha precisato: “Orbene, sulla scorta delle allegazioni dell’Agenzia delle Entrate non è dato comprendere come la contribuente potesse evincere dalla lettura – integrata – dell’avviso di liquidazione e del decreto ingiuntivo tassato che della somma di C 20.245,00, corrispondente alla imposta di registro complessivamente dovuta, la minor somma di C 12.241,00 fosse da riferire alla tassazione proporzionale degli interessi ed il resto alla tassazione in misura fissa della sorte capitale ingiunta, onde poter apprestare difese impugnatorie sufficientemente specifiche e circostanziate, frutto cioè non di mere congetture” (Cass. n. 11284/2022).

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