In generale sugli atti tributari

Totale esenzione da imposte, il mutuo stipulato per eseguire le condizioni di separazione/divorzio

Separazione, muto e esenzione tasse

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 260/2022, ha affermato che non deve pagare imposte e tasse il coniuge che stipula il mutuo per finanziare l’accordo con il quale i due ex coniugi convengono alle condizioni di separazione o di divorzio.

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Si pensi, ad esempio, l’accordo con cui i due coniugi decidono che uno acquisti la quota della casa in comproprietà, adibito a residenza familiare, dell’altro. Per fare tale acquisto verrà stipulato un mutuo.

Tale mutuo, secondo tale interpello dell’Agenzia delle Entrate, andrà esente dall’imposta di bollo, dall’imposta di registro e di ogni altra tassa.

Tale esenzione interesserà tuttitutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cioè il divorzio).

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L’Agenzia delle ha formulato tale parere basandosi su:

  • Art. 19 Legge n.774/1987;
  • Cost. n. 154/1999
  • Cass. n. 7966/2019;
  • Cass. n. 4144/2021;
  • Circ. AE n. 80/2019.

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Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, in riferimento al mutuo stipulato per onorare gli impegni presi in fase di separazione o divorzio ha precisato che:

Alla luce di quanto esposto, con riferimento alla fattispecie rappresentata – nella quale, come affermato dall’Istante, la stipula del mutuo costituisce “condicio sine qua non’ per dare esecuzione agli accordi di separazione” – si ritiene che il contratto di mutuo stipulato dall’ex coniuge possa ricomprendersi tra i ” ‘contratti della crisi coniugale’, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi” e, pertanto, possa rientrare tra quelli che l’ordinanza n. 4144 del 2021, appena citata, considera “atti realizzativi degli accordi coniugali” che “debbono dunque farsi rientrare nella nozione di ‘atti relativi al procedimento di separazione o divorzio’ ex articolo 19 L. cit. …”. Resta fermo che tale condizione deve risultare dalle clausole contenute nell’accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale. In tal caso, il contratto di mutuo potrà rientrare nell’ambito di applicazione della disposizione agevolativa di cui all’articolo 19 della legge n.74 del 1987, nei limiti dell’ammontare indicato dal predetto accordo di separazione e destinato alla ex moglie. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto”.

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