In generale sugli atti tributari

Proroga stretta per i versamenti in scadenza al 30 giugno 2023

Proroghe ravvicinate per i Soggetti ISA

Il MEF con il comunicato n. 98 del 14 giugno 2023 ha anticipato la volontà del legislatore in riferimento alle scadenze per il pagamento dei tributi, indicati nella dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti ISA (coloro che devono presentare tali Indicatori Sintetici) le scadenze per il versamento dei tributi saranno ravvicinate. Precisamente, le proroghe saranno:

– entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione (la scadenza ordinaria è il 30 giugno 2023);

– entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento

 Scarica qui il comunicato MEF n. 98 del 14 giugno 2023:

Quindi non vi sarà lo “spostamento” del pagamento delle imposte a fine agosto, come eravamo abituati oramai da diversi anni.

La volontà del legislatore (tramite la conversione in legge del D.L. n. 51/2023) è quella di attuare una deroga all’art. 17, co. 2, del DPR n. 435 del 07/12/2011, che prevede che vi sia un termine non inferiore a 30 giorni dal pagamento ordinario delle imposte:

“2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”

Considerando, quindi, l’art. 37, co 11-bis, D.L. n. 223/2006, che prevede che non possono essere versati tributi tra il 1 ed il 20 di agosto, i 30 giorni (previsti dal sopra indicato art. 17) dopo il 20 luglio 2023 avrebbero portato il termine per pagare le imposte dopo il 21 agosto 2023.

Tuttavia, si ripete, l’intervento del legislatore non permette che il pagamento, con maggiorazione del 0,40%, venga spostato nel mese di agosto e, quindi, non si può applicare il divieto di pagare le imposte nel mese di agosto 2023 dell’art. 37 D.L. n. 223/2006

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