rottamazione liti

Rottamazione Liti: i versamenti al terzo pignorato non sono restituibili

Rottamazione Liti e somme pignorate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 349 del 19 giugno 2023, ha indicato importanti chiarimenti sulla Rottamazione Liti e le somme già corrisposte dal terzo oggetto di un pignoramento.

Scarica qui la risposta all’interpello n. 349 del 19 giugno 2023:

***

In buona sostanza, nell’ipotesi adesione alla Definizione Agevolata delle cause tributarie (con tempestivo versamento dell’istanza e dei versamenti), non sarà più possibile la restituzione degli importi corrisposti dal terzo pignorato.

Il pagamento eseguito dal terzo pignorato non preclude la possibilità di definire la controversia, ma ne esclude il rimborso (anche se si tratta di importi eccedenti la somma dovuta per la definizione agevolata).

Si ricorda che l’articolo 1, co. da 186-204, della legge n. 197 del 2022 disciplina la definizione agevolata delle liti tributarie, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della medesima norma, ossia al 1° gennaio 2023 (per maggiori info CLICCA QUI)

Articoli Correlati

Back to top button