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Notifica a Società. Mancata consegna. L’atto non va deposito presso il Comune

Notifica a Società. Mancata consegna.

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 17251 del 15 giugno 2023, ha confermato la chiara interpretazione dell’art. 145 c.p.c. in caso di notifica di atti del Fisco a Società.

In buona sostanza, in caso di mancata consegna della cartella (o altro atto del fisco), non si applicare la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c. (deposito dell’atto presso la Casa Comunale, affissione dell’avviso alla porta e invio della raccomandata informativa, per maggiori info sul punto, CLICCA QUI) perché è applicabile solamente per la notifica alle persone fisiche.

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La Cassazione, quindi, accogliendo il ricorso della società contribuente ha affermato:

“Inoltre, qualora la notifica della cartella di pagamento avvenga presso la sede legale della società, e non nel luogo di residenza del legale rappresentante della stessa, l’atto deve essere consegnato solo ai soggetti indicati dall’art. 145, primo comma, cod. proc. civ. ossia al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa,

(…)

Non essendo stato possibile procedere ai sensi dell’art. 145 primo comma, prima parte, cod. proc. civ., la notifica avrebbe dovuto seguire le modalità di cui all’art. 145 ultimo comma, cod. proc. civ. nella versione, applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, lett. c) n. 1) e 3) legge n. 263 del 2005, ovvero esclusivamente nei confronti del rappresentante legale

(…)

con riguardo alla persona giuridica e all’ente non personificato, la notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., ma tale forma – (…). – non può attuarsi nei confronti dell’ente in quanto tale. Il vano esperimento delle modalità previste dall’art. 145, primo comma cod. proc. civ. per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l’utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale(si veda anche la News del 05/02/2019)

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